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REGIO DECRETO 9 luglio 1939, n. 1238

Ordinamento dello stato civile. (039U1238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2017)
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Testo in vigore dal:  11-2-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 134



Le sentenze e i provvedimenti indicati nell'art. 125, comma quinto, ai numeri 5, 6, 7 e 8,
((e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f),))
devono essere trasmessi in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che li ha pronunciati, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu celebrato
((o l'unione civile costituita))
, ai fini della trascrizione e dell'annotazione, di cui agli articoli 125 e 133.

Se la prova del matrimonio
((o della costituzione dell'unione civile))
risulta da sentenza penale, la trasmissione della copia autentica della sentenza è fatta a cura del pubblico ministero.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonché la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sarà stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonché le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorità giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podestà si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".