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REGIO DECRETO 9 luglio 1939, n. 1238

Ordinamento dello stato civile. (039U1238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2017)
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Testo in vigore dal: 30-3-2001
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24  dicembre  1925,  n.
2260, che delegano  al  Governo  del  Re  la  facolta'  di  apportare
modificazioni ed aggiunte al Codice civile, nonche' di coordinare con
le disposizioni del  Codice  civile  emendato  quelle  relative  alla
medesima materia contenute in altre leggi; 
 
  Visto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1852, che approva il testo
del libro primo del Codice civile; 
 
  Visto  il  R.  decreto  24  aprile  1939,  n.  640,  contenente  le
disposizioni per l'attuazione del predetto  libro  primo  del  Codice
civile e le disposizioni transitorie; 
 
  Visto il R. decreto 15 novembre  1865,  n.  2602,  sull'ordinamento
dello stato civile; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396))((12)) 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396  ha  disposto  (con  l'art.  109,
comma  2)  che  "Tutte  le  disposizioni  del  presente   regolamento
concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli
archivi di cui  all'articolo  10,  nonche'  la  disposizione  di  cui
all'articolo 12, comma  9,  hanno  efficacia  dalla  data  che  sara'
stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di
cui all'articolo 10, comma 2".