stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 9 luglio 1939, n. 1238

Ordinamento dello stato civile. (039U1238)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/2017)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-3-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 125



La parte seconda dei registri di matrimonio è suddivisa in tre serie, distinte rispettivamente con le lettere A, B, C.

Nella serie A, composta di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, in conformità degli articoli 9 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e 10 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

Nella serie B, composta anch'essa di fogli con moduli stampati, si trascrivono gli atti dei matrimoni celebrati in un altro comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico e davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel comune nella serie A, riproducendo per intero la copia del verbale della prima trascrizione già avvenuta.

Nella serie C, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
1) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 108 del libro primo del codice civile;

2) gli atti dei matrimoni celebrati dall'ufficiale dello stato civile in caso d'imminente pericolo di vita di uno degli sposi, a norma dell'art. 99 del libro primo del codice civile;

3) gli atti dei matrimoni celebrati per delegazione, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;

4) gli atti dei matrimoni celebrati per procura;

5) gli atti dei matrimoni ai quali per la particolarità del caso non si adattano i moduli stampati.
Nella stessa serie C si trascrivono:

1) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero;

2) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile competente per la residenza di uno degli sposi o davanti ad un altro ufficiale dello stato civile che risulti non competente;

3) gli atti dei matrimoni celebrati davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli, a norma dell'art. 107 del libro primo del codice civile;

4) gli atti dei matrimoni di cui è stata disposta la trascrizione a norma dell'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847;

5) le sentenze passate in giudicato, dalle quali risulta la esistenza del matrimonio;

6) le sentenze passate in giudicato, con le quali si dichiara nullo un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri, e quelle che rendono esecutive nel Regno sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento di un matrimonio;

7) le sentenze passate in giudicato, con le quali si ordina la trascrizione di un atto di matrimonio altrove celebrato;

8) i provvedimenti della corte di appello preveduti negli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e le sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si pronuncia l'annullamento di una trascrizione già eseguita.

La trascrizione degli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 deve essere fatta per intero.
((12))
------------
AGGIORNAMENTO (12)

Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonché la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sarà stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonché le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorità giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podestà si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco".
Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238".