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LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal:  18-8-2002

Art. 3

(Disposizioni in materia di servitù)
1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita) è il seguente:
"Art. 43. - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.
2. L'atto di acquisizione:
a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;
b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;
d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2.
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 reca: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 è il seguente:
"b) per autorità espropriante", si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385 recante norme provvisorie sulla indennità di espropriazione di aree edificabili nonché modificazioni di termini previsti dalle legge 28 gennaio 1977, n. 10, legge 5 agosto 1978, n. 457 e legge 15 febbraio 1980, n. 25 è il seguente:
"Art. 5. - I termini di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, che siano in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno".
- Il testo dell'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 , convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1985, n. 42 recante proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici è il seguente:
"5-bis. Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 è prorogata di un anno".
- Il testo dell'art. 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni è il seguente:
"Art. 6 (Assegnazione ed espropriazione delle aree utilizzate per insediamenti provvisori). - Nei comuni dichiarati disastrati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, e successive modificazioni, il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma può essere realizzato anche ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.
La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o da demolire per effetto degli eventi sismici, posti all'esterno del centro edificato, può essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purché non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico.
È in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente nonché degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
I comuni che, ai sensi dell'ordinanza del commissario del Governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza.
Le aree di cui al comma precedente sono espropriate indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica.
I provvedimenti di occupazione temporanea sono prorogati fino al 31 dicembre 1985.
Gli oneri derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee di cui al presente art. fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219".
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 1986 n. 119 recante proroga dei termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata è il seguente:
"Art. 1 (Proroga dei termini). - 1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:
1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta sul valore aggiunto;
2) il termine contenuto nell'art. 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
3) il termine contenuto nell'art. 6, penultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di occupazioni temporanee ed entro la stessa data i comuni definiscono il procedimento espropriativo di cui al terzo comma dello stesso art. 6;
4) il termine contenuto nell'art. 12, comma 4-septies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'art. 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
5) il termine contenuto nell'art. 2, comma ottavo, della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985.
2. Il termine contenuto nell'art. 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1988. A partire dal 1 gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 nei soli comuni disastrati non è dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della stessa legge n. 10 del 1977.
3. Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al 30 giugno 1986. Fino al 30 giugno 1987 è autorizzato il collocamento in aspettativa, nei comuni disastrati, del sindaco o del suo delegato, di un assessore nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa e, nei comuni gravemente danneggiati, del sindaco o di un suo delegato.
4. È prorogato di un anno il termine indicato nell'art. 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
stessi localizzati nelle predette regioni
5. È prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato art. 32 con onere a carico del fondo di cui all'art. 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.
6. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986".
- Il testo dell'art. 14, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico è il seguente:
"2. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già prorogato dall'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n.
42, concernente precedente proroga delle occupazioni d'urgenza, è ulteriormente prorogata di due anni".
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla legge 21 legge gennaio 1988, n. 12 recante proroga dei termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonché altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime è il seguente:
"Art. 1. - Sono prorogati inderogabilmente al 30 giugno 1988 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:
a) quello indicato nell'art. 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unità abitative, presentate entro il 31 marzo 1984;
b);
c);
d) quello indicato nell'art. 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;
e);
f);
1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:
a) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 2), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
b) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge di cui alla precedente lettera a), relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;
c) il termine indicato nell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219, e successive modificazioni.
2. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990.
3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunità montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza è prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunità montane che ricomprendano comuni disastrati. È prorogato, altresì, alla stessa data il termine indicato nell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Nei comuni gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine è prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti.
Resta a carico del fondo di cui all'art. 3, legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private.
4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:
a) il termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 3), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti;
b).
5.
6.
7.
8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli articoli 17, comma primo, 53 e 65, legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.
9. La disposizione di cui all'art. 15, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche alle anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2.
10".
- Il testo dell'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative è il seguente:
"Art. 22 (Occupazioni d'urgenza) - 1. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, da ultimo prorogata dall'art. 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata di due anni".