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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1984, n. 19

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 80 (in G.U. 19/04/1984, n.110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  4-11-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Termini e procedure per la concessione dei contributi
per la ricostruzione e la riparazione
1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è sostituito dai seguenti:
"La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:
a) la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;
b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;
c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.
La domanda di cui al precedente comma è integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:
elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;
progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;
computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1 gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;
calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare; eventuale rideterminazione del relativo contributo;
relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.
I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito.
Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia".
2. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente decreto. Il parere sulla determinazione del contributo è vincolante. Ai membri di tali commissioni è corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di lire quindicimila.
3. Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.
4. Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti dell'articolo 2, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato.
4-bis. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 3, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dall'articolo 2, con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.
4-ter. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo erogabile, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilità finale, nonché del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilità. Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza è liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 2.
5. In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso, in attuazione dell'articolo 9, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e come da ultimo modificato dall'articolo 2 del presente decreto.
((
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 possono richiedere agli istituti di credito convenzionati con i comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219. In tal caso il costo d'intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni.
5-ter. Per il saldo delle aperture di credito di cui al comma 5-bis si applica il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883
))
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle domande già presentate.
7. (COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 1984, N. 80).
8. entro il 31 dicembre 1984 ed in deroga ad ogni altra disposizione, i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti, adottano il piano regolatore generale.
9. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, già dotati alla data del 23 novembre 1980 di piano regolatore generale, sono tenuti, entro la stessa data del 31 dicembre 1984, ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
10. Al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione e di riparazione i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'articolo 28, secondo comma, lettere a), b) e c), della legge 14 maggio 1981, n. 219, salvo l'obbligo a carico dei comuni predetti dell'adozione dei citati piani esecutivi, entro il 31 dicembre 1984.
11. A decorrere dal 1 gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 si applicano, ai fini della imposta sul valore aggiunto, le disposizioni contenute nell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, prorogate da ultimo con l'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, con le limitazioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376. (2) (3)
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n.791 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986,n. 46 ha disposto che la disposizione contenuta nel comma 11, del presente articolo, è estesa, a decorrere dal mese di ottobre 1983, ai comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, colpiti dal bradisismo nell'area flegrea, e già destinatari dell'agevolazione ivi prevista perché inseriti negli elenchi dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119, ha disposto che il termine contenuto nell'ultimo comma del presente articolo in materia di imposta sul valore aggiunto è prorogato al 31 dicembre 1986.