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LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  2-3-1997
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Art. 8

1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1 gennaio 1988.
2. La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica.
3. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori die- sel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è stabilita in lire 33.750 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua è stabilita in lire 375.000.
4. La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, è elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua è stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano.
5. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1988. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 2, 3 e 4 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalità determinati con decreto del Ministro delle finanze.
6. L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 2.000 a lire 2.600 per ettolitro e per ogni grado di saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.
7. La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.
8. Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.
9. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.
10. Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.
11. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.
12. Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i commi da 6 a 11 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data del 16 gennaio 1988 si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottigliatori. A tal uopo il possessore del prodotto a norma del presente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro il mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.
13. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato:
a) 10 per cento per il mosto di birra in caso di accertamento;
b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazioni primaria;
c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;
d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;
e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non messa in fusti o bottiglie per il consumo;
f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.
14. I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni dei commi da 6 a 13 debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.
15. Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.
16. Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
17. Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui all'ultimo periodo del comma 12 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.
18. La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al comma 17 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nell'ultimo periodo del comma 12.
19. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 420.000 a lire 546.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi.
20. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i prodotti indicati nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, è aumentata da lire 340.000 a lire 442.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi e si applica fino al 31 dicembre 1992.(14)(17)
21. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 19 e 20 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 16 gennaio 1988, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine nonché alle acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta.
22. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati:
a) liquori;
b) acquaviti;
c) estratti alcolici,
d) profumerie alcoliche;
e) vermut, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 102.000 ad ettanidro. Sono esclusi dall'anzidetto aumento alcoli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 3.000 litri anidri. Il limite per la tenuta obbligatoria del registro di carico e scarico previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato a litri 8.000 anidri.
23. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 22 valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza d'imposta sulle giacenze e del termine per la denuncia delle quantità possedute, che vengono fissati nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
24. A decorrere dal 16 gennaio 1988 la restituzione di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 442.000 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 546.000 ad ettanidro dal 1 gennaio 1993.
25. Per le profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, l'obbligo della circolazione con bolletta di legittimazione si intende assolto qualora il prodotto risulti scortato dal documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato, a cura del mittente, con l'indicazione della quantità idrata e di quella anidra, e in tal caso gli scarichi possono essere effettuati con le modalità previste per le operazioni senza obbligo di emissione di bolletta di legittimazione, mediante annotazione sul registro C. 38.
26. I depositi soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico possono ricevere profumerie alcoliche scortate dal documento di accompagnamento indicato nel comma 25 ed integrato secondo quanto previsto nel comma medesimo, in tali casi, la presa in carico nel registro si effettua sulla base di detto documento.
27. Nei casi di impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, l'eventuale superamento dei limiti quantitativi annualmente autorizzati, semprechè l'eccedenza risulti effettivamente impiegata sotto il controllo dell'Amministrazione nelle lavorazioni anzidette, non può intendersi come fatto che comporti il recupero di tributi, salvo quello del diritto erariale speciale nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415.
28. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, è sostituito dal seguente:
"Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato, purché non superino le seguenti misure:
a) per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento;
b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi duccessivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese".
29. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 30 a lire 40 al metro cubo.
30. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi, per il riscaldamento, di cui al punto H/1-c della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento.
31. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rate urbana ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 18 per cento. Per le cessioni effettuate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'aliquota rimane stabilita al 9 per cento.
((29))
32. Le disposizioni di cui alle lettere c e d) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legge, 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.
33. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto.
34. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.
35. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.
36. Le cessioni e importazioni effettuate dal 1 gennaio 1973 di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. (10)

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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi."

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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata, fino alla predetta data, da L. 442.000 a L. 618.800 per ettanidro, alla temperatura di 20 'C."

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AGGIORNAMENTO (17)
IL D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che " L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata, fino alla predetta data, da L. 618.800 a L. 928.200 per ettanidro, alla temperatura di 20 C."

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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "E abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto in misura ridotta limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno."