LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-3-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 
  1. Le tasse sulle concessioni governative  previste  dalla  tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per  cento,
con esclusione delle tasse di cui al n. 125  della  medesima  tariffa
nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla  legge
6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del
terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo  5  del  decreto-
legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla  legge  28
febbraio 1983, n. 53, di  conversione  del  decreto  stesso.  Per  le
patenti  di  guida  la  differenza  di  tassa  annuale  puo'   essere
corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da
annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica  alle  tasse
sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal
1 gennaio 1988. 
  2. La  tassa  erariale  automobilistica,  nella  misura  risultante
dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge  28  febbraio
1986, n. 41, e' aumentata del 25 per cento. L'aumento  non  influisce
sulla tassa regionale automobilistica. 
  3. La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli
per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori die-
sel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n.  786,
e successive modificazioni, e' stabilita in lire 33.750 per  ogni  CV
di potenza fiscale del motore.  Per  gli  anzidetti  autoveicoli  con
potenza fino a 15 CV  la  soprattassa  annua  e'  stabilita  in  lire
375.000. 
  4. La tassa speciale istituita con  l'articolo  2  della  legge  21
luglio 1984, n. 362,  e'  elevata  a  lire  18.000  per  CV  per  gli
autoveicoli muniti di impianto di alimentazione  a  gas  di  petrolio
liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto
di alimentazione a  gas  metano.  Per  gli  autoveicoli  con  potenza
fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua  e'  stabilita  in  lire
198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati  a  gas
metano. 
  5. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3  e  4  si  applicano  a
decorrere dal 1 gennaio 1988. Se anteriormente alla data  di  entrata
in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per  i
tributi indicati nei commi 2,  3  e  4  per  periodi  fissi  scadenti
nell'anno  1988  in  misura  inferiore  a   quella   ivi   stabilita,
l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalita'
determinati con decreto del Ministro delle finanze. 
  6. L'imposta di fabbricazione sulla  birra  e'  aumentata  da  lire
2.000 a lire 2.600 per ettolitro e per ogni grado  di  saccarometrico
del mosto, misurato con saccarometro ufficiale  alla  temperatura  di
gradi 17,50 del termometro centesimale. 
  7. La ricchezza saccarometrica  del  mosto,  come  sopra  misurata,
viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a  un
decimo di grado. 
  8. Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate
per un decimo di grado. 
  9. Agli effetti della liquidazione dell'imposta il  limite  massimo
dei gradi saccarometrici e' fissato a gradi 16 ed il limite minimo  a
gradi 11. 
  10. Sulla birra importata dall'estero e' riscossa  una  sovrimposta
di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare al
volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato
mediante analisi da  eseguirsi  dal  competente  laboratorio  chimico
delle dogane e imposte  indirette  sui  campioni  prelevati  all'atto
dell'importazione. 
  11. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta
di confine sulla birra, sono considerati  come  birra  anche  i  suoi
succedanei. 
  12. Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con  i
commi da 6 a 11 si applicano anche al prodotto che abbia  assolto  il
tributo vigente precedentemente e che alla data del 16  gennaio  1988
si  trovi  tuttora  in  recinti,  spazi  o  locali  sui  quali  viene
esercitata la  vigilanza  finanziaria  nelle  fabbriche  produttrici,
negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque  in  possesso
dei fabbricanti, degli importatori e  degli  imbottigliatori.  A  tal
uopo il possessore del prodotto a norma del presente comma deve  fare
denuncia delle quantita' possedute entro il mese successivo a  quello
di entrata in vigore della presente legge all'ufficio  tecnico  delle
imposte  di  fabbricazione  o  alla  dogana,  secondo  la  rispettiva
competenza. 
  13. Agli effetti della liquidazione  della  differenza  di  imposta
sulla birra  esistente  nelle  fabbriche  produttrici  o  comunque  e
dovunque in possesso dei  fabbricanti,  sono  accordate  le  seguenti
detrazioni sul volume effettivo accertato: 
    a) 10 per cento per il mosto di birra in caso di accertamento; 
    b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di  fermentazioni
primaria; 
    c)  7,50  per  cento  sulla  birra  in  fase   di   fermentazione
secondaria; 
    d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo  la
fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione; 
    e) 4,50 per cento sulla birra gia' filtrata o  decantata  ma  non
messa in fusti o bottiglie per il consumo; 
    f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie  per
il consumo. 
  14. I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni  dei  commi
da 6 a 13 debbono essere versati alla competente sezione  provinciale
di tesoreria entro venti giorni dalla  data  di  notificazione  della
liquidazione. 
  15. Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennita'
di mora del 6 per cento. Detta indennita' e' ridotta al 2  per  cento
quando il pagamento avvenga entro i  cinque  giorni  successivi  alla
scadenza del termine. 
  16. Sulle somme non versate tempestivamente  si  applica,  inoltre,
l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni, dalla  legge
27 novembre 1982, n. 873. 
  17. Nel  caso  di  tardiva  presentazione  della  denuncia  di  cui
all'ultimo periodo del  comma  12  o  di  presentazione  di  denuncia
inesatta, si applica la pena pecuniaria dal  doppio  al  decuplo  del
tributo dovuto. 
  18. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al
comma 17 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare,
entro cinque giorni successivi alla scadenza  dei  termini  stabiliti
nell'ultimo periodo del comma 12. 
  19. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di fabbricazione e la
corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole  etilico)
sono aumentate da lire 420.000 a lire  546.000  per  ettanidro,  alla
temperatura di 20 gradi centigradi. 
  20. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota ridotta dell'imposta
di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per  i
prodotti indicati nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge  15
giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
luglio 1984, n. 408, e' aumentata da lire 340.000 a lire 442.000  per
ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi e si applica  fino
al 31 dicembre 1992.(14)(17) 
  21. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 19 e 20 si applicano
agli  alcoli,  anche  se  contenuti  nei  prodotti  nazionali  o   di
importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che,  alla
data del 16 gennaio 1988,  non  hanno  ancora  assolto  l'imposta  di
fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine nonche' alle
acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta. 
  22. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o  contenuti
nei  seguenti  prodotti  finiti  o  semilavorati:  a)   liquori;   b)
acquaviti; c) estratti alcolici, d) profumerie alcoliche; e)  vermut,
marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano gia' assolto
il tributo nella precedente misura, da chiunque o comunque detenuti o
viaggianti, si applica l'aumento nella  misura  di  lire  102.000  ad
ettanidro. Sono esclusi dall'anzidetto aumento alcoli detenuti  negli
esercizi di minuta vendita in quantita' complessiva non  superiore  a
3.000 litri anidri. Il limite per la tenuta obbligatoria del registro
di carico e scarico previsto dall'articolo 14-bis  del  decreto-legge
26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1978, n. 388, e' elevato a litri 8.000 anidri. 
  23. Per l'applicazione delle disposizioni contenute  nel  comma  22
valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10 della  legge  11  maggio
1981,  n.  213,  ad  eccezione  del  termine  di  effettuazione   del
versamento della differenza d'imposta sulle giacenze  e  del  termine
per la  denuncia  delle  quantita'  possedute,  che  vengono  fissati
nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di entrata in  vigore
della presente legge. 
  24.  A  decorrere  dal  16  gennaio   1988   la   restituzione   di
fabbricazione prevista dalle  vigenti  disposizioni  per  gli  alcoli
contenuti nei prodotti esportati e' effettuata nelle misure  di  lire
442.000 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di  lire  546.000  ad
ettanidro dal 1 gennaio 1993. 
  25. Per le profumerie alcoliche  condizionate  a  norma  del  regio
decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile
1933,  n.  353,  l'obbligo  della  circolazione   con   bolletta   di
legittimazione  si  intende  assolto  qualora  il  prodotto   risulti
scortato dal documento di  accompagnamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato, a cura
del mittente, con l'indicazione della quantita' idrata  e  di  quella
anidra, e in tal caso gli scarichi possono essere effettuati  con  le
modalita' previste per le operazioni senza obbligo  di  emissione  di
bolletta di legittimazione, mediante annotazione sul registro C. 38. 
  26. I depositi soggetti all'obbligo della tenuta  del  registro  di
carico e scarico possono ricevere profumerie alcoliche  scortate  dal
documento di accompagnamento  indicato  nel  comma  25  ed  integrato
secondo quanto previsto nel comma medesimo, in tali casi, la presa in
carico nel registro si effettua sulla base di detto documento. 
  27. Nei  casi  di  impiego  di  alcoli  denaturati  in  lavorazioni
industriali ai sensi dell'articolo  8  del  decreto-legge  6  ottobre
1948, n. 1200 convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
1948,  n.  1388,  l'eventuale  superamento  dei  limiti  quantitativi
annualmente    autorizzati,    sempreche'     l'eccedenza     risulti
effettivamente  impiegata  sotto  il  controllo  dell'Amministrazione
nelle lavorazioni anzidette,  non  puo'  intendersi  come  fatto  che
comporti il recupero di tributi, salvo quello  del  diritto  erariale
speciale nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma,  della
legge 28 marzo 1968, n. 415. 
  28. Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981,  n.
213, concernente modificazioni al regime fiscale  degli  spiriti,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Per la preparazione di liquori, di acquaviti e  di  frutta  allo
spirito, effettuata ai  sensi  dell'articolo  2  del  predetto  regio
decreto-legge 1 marzo 1937,  n.  226,  e  dell'articolo  14,  secondo
comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955,  n.  1037,  e'  concesso
l'abbuono  dell'imposta  di  fabbricazione  o  della   corrispondente
sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati  di  spirito
impiegato, purche' non superino le seguenti misure: 
      a) per cento  per  tutte  le  operazioni  di  preparazione,  di
trasformazione e di confezionamento; 
      b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o  6
per cento rispettivamente  dopo  sei  mesi  o  dopo  dodici  mesi  di
giacenza in magazzino. Per i periodi duccessivi ai cali  suddetti  si
aggiunge il 5 per cento annuo.  Gli  abbuoni  di  cui  alla  presente
lettera sono frazionabili per mese". 
  29. A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di  consumo  sul  gas
metano usato come combustibile e' aumentata da lire 30 a lire  40  al
metro cubo. 
  30. A decorrere  dal  16  gennaio  1988  per  le  cessioni  di  oli
combustibili   diversi   da   quelli   speciali,   fluidi,   per   il
riscaldamento, di cui al punto H/1-c della tabella  B  allegata  alla
legge 19 marzo 1973, n. 32, e  successive  modificazioni,  l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per
cento. 
  31. A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di  gas  metano
per uso domestico distribuito a mezzo rate  urbana  ad  eccezione  di
quello destinato esclusivamente ad uso domestico di  cottura  cibi  e
produzione di acqua calda  si  applica  l'aliquota  dell'imposta  sul
valore aggiunto nella misura  del  18  per  cento.  Per  le  cessioni
effettuate nei territori  di  cui  all'articolo  1  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, l'aliquota rimane stabilita al 9 per cento.((29)) 
  32. Le disposizioni di cui alle lettere c e d)  del  secondo  comma
dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  nel  testo  sostituito  dal   primo   comma
dell'articolo  5  del  decreto  legge,  30  dicembre  1982,  n.  953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,
sono prorogate fino al 31 dicembre 1990. 
  33. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto  del  2  per  cento
prevista  per  le  somministrazioni  di  alimenti  e   bevande   deve
intendersi applicabile  anche  se  le  somministrazioni  stesse  sono
eseguite sulla base di contratti di appalto. 
  34. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per  l'esecuzione  di
corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e  riconversione
del personale, non devono intendersi, agli effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni  di  servizi  ne'
devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. 
  35. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali  e'
versato solo il rimborso del relativo costo. 
  36. Le cessioni e importazioni effettuate dal 1 gennaio 1973 di gas
petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10  e  15  chilogrammi
sono  considerate  per  uso  domestico  in   qualunque   fase   della
commercializzazione. Non si da' luogo a rimborsi, ne'  e'  consentita
la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. (10) 
    
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 luglio 1989, n. 263 ha disposto (con l'art. 1, comma 3)  che  "
Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11  marzo  1988,  n.  67,  va
interpretato nel senso che uso  domestico  in  qualunque  fase  della
commercializzazione  si  ha  ogni  qualvolta  vi  sia   cessione   ed
importazione  di  gas  petroliferi  liquefatti  destinati  ad  essere
commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi." 
    
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 15 settembre 1990, n.  261,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 ha disposto (con l'art.  10,  comma
2) che " L'aliquota ridotta dell'imposta  di  fabbricazione  e  della
corrispondente sovrimposta di confine prevista fino  al  31  dicembre
1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67,  e'
aumentata, fino alla predetta data, da L. 442.000 a  L.  618.800  per
ettanidro, alla temperatura di 20 'C." 
    
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AGGIORNAMENTO (17) 
  IL D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla
L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 5, comma 2)  che  "
L'aliquota   ridotta   dell'imposta   di   fabbricazione   e    della
corrispondente sovrimposta di confine prevista fino  al  31  dicembre
1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67,  e'
aumentata, fino alla predetta data, da L. 618.800 a  L.  928.200  per
ettanidro, alla temperatura di 20 C." 
    
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 31 dicembre 1996,  n.  669,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 2, comma  5)
che "E abrogato il comma 31 dell'articolo  8  della  legge  11  marzo
1988, n.  67,  che  stabilisce  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore
aggiunto in misura ridotta limitatamente alle somministrazioni di gas
metano effettuate nei territori del Mezzogiorno."