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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1984, n. 232

Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonchè aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984, n. 408 (in G.U. 02/08/1984, n.212).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1984)
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Testo in vigore dal:  3-8-1984
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Art. 3

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono aumentate da L. 290.000 a L.
((420.000))
per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.
((
1-bis. In deroga alla disposizione del comma 1, fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate in L. 340.000 per ettanidro
))
2.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 LUGLIO 1984, N. 408))
.
3. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.