stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1948, n. 1200

Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 dicembre 1948, n. 1388 (in G.U. 04/12/1948, n.283).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
Testo in vigore dal:  6-10-1948

Art. 8

Impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali


Le ditte che intendono impiegare alcool denaturato con denaturanti speciali in usi industriali debbono farne domanda al Ministero delle finanze indicando:
a) il nome e cognome della ditta e chi la rappresenta;
b) il Comune, la via, il numero e la località dove si trova la fabbrica;
c) i locali di cui si compone la fabbrica;
d) il quantitativo di alcool denaturato da impiegare annualmente;
e) le materie prime che si intendono impiegare quali denaturanti;
f) i prodotti alla cui fabbricazione lo spirito denaturato è
destinato;
g) il procedimento di lavorazione seguito e se nella lavorazione avvenga o meno ricupero di alcool impiegato.
Il Ministero riconosciuta la fondatezza della richiesta provvede per la concessione e stabilisce le norme da osservare per la tutela degli interessi erariali. La stesse norme saranno osservate dalle ditte che chiedono di impiegare alcool denaturato con denaturante generale in usi industriali diversi da quelli consentiti dall'art. 3 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635.