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DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1948, n. 1200

Modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 dicembre 1948, n. 1388 (in G.U. 04/12/1948, n.283).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
Testo in vigore dal: 5-12-1948
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma, secondo, della Costituzione;
  Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i
testi  unici  di  legge per le imposte di fabbricazione, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 464, che stabilisce
la imposta di fabbricazione sul benzolo;
  Ritenuta   la  necessita'  e  l'urgenza  di  provvedere  ad  alcune
modificazioni al regime fiscale degli alcool e del benzolo;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Misura dell'imposta

  La  imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico)
e  la  corrispondente  sovrimposta  di  confine sul prodotto medesimo
importato  dall'estero  sono  stabilite nella misura di L. 30.000 per
ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.
  Nella   stessa   misura   sono  stabilite  la  imposta  interna  di
fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di confine per gli
alcoli  metilico,  propilico e isopropilico, i quali ((, agli effetti
del  presente  decreto,)) sono in tutto equiparati all'alcool etilico
di 1ª categoria.