Nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando.
(033U0023)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1933
Il Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1604 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 31/12/1933, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art. 8 che hanno applicazione dal 16/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 aprile 1933, n. 353 (in G.U. 04/05/1933, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)