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REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1933, n. 23

Nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando. (033U0023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1933
Il Regio Decreto 27 novembre 1933, n. 1604 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 31/12/1933, ad eccezione delle disposizioni contenute nell'art. 8 che hanno applicazione dal 16/12/1933.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 aprile 1933, n. 353 (in G.U. 04/05/1933, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))