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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  14-3-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1986:
l'aliquota dell'imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della Regione siciliana attribuito direttamente alla Regione stessa dalle Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato;
il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento.
2. Il versamento d'acconto dell'imposta locale sui redditi, dovuto per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1986, deve essere effettuato per un ammontare complessivo pari al 92 per cento dell'imposta locale sui redditi e della addizionale straordinaria a tale imposta, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, relative al periodo di imposta precedente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1986:
la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicabile sugli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente al 1 gennaio 1984, nelle misure del 10 e del 20 per cento, è elevata, rispettivamente, al 10,8 e al 21,6 per cento; la ritenuta di cui al penultimo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto è elevata al 32,4 per cento;
la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1985. I proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e l'ammontare di tali aumenti continua a non influire su quello della corrispondente tassa regionale. Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1986 in misura inferiore, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. (4)
((10))
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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1987, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma, secondo capoverso, seconda parte, del presente articolo "nella parte in cui dispone che i proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato".
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AGGIORNAMENTO (10)

La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art.8 comma 2) che"La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentata del 25 per cento."