stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 787

Disposizioni fiscali urgenti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1982)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-2-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


L'art. 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:
"Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento per il primo anno e dell'80 per cento per il secondo anno dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.
Per la determinazione del periodo di maggiore tassazione relativamente ai veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica si tiene conto dell'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione; l'obbligo del pagamento decorre tuttavia dall'inizio del mese di immatricolazione.
Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento è dell'80 per cento ed è limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.
Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovrà essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.
Qualora alla scadenza della validità dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovrà essere corrisposta entro trenta giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento della tassa.
CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982, N. 52.
L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione".
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 dicembre 1982, n. 923, convertito con modificazioni dalla L. 9 febbraio 1983, n. 29, ha disposto (con l'art. 1) che "sono prorogati per il 1983 gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione determinati per il 1982 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52. "