LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-1986
                              Art. 32. 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1986, l'ammontare  del  fondo  di  cui
all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e'  determinato
in lire 3.160 milioni, da iscrivere nel bilancio annuale e in  quello
pluriennale  con  le  modalita'  di  cui  al  quattordicesimo   comma
dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 
  2. Gli importi di cui al comma precedente sono assegnati, entro  il
mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro  del  tesoro,
di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura  e  delle
foreste, all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina,  per  i
compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.  E'
abrogata la lettera a) dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977,
n. 968. 
  3. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del  decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella  legge
17 febbraio 1985, n. 17, e' elevato a decorrere dall'anno finanziario
1986 da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi. 
  4. Le somme di cui all'articolo 4, comma 26, del  decreto-legge  19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge  17
febbraio 1985, n. 17, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1985
possono esserlo in quello successivo. 
  5. L'autorizzazione di spesa di  lire  2.477  miliardi  per  l'anno
1986, di cui all'articolo 10 della legge  16  maggio  1984,  n.  138,
recante nuove norme in materia di occupazione giovanile,  e'  ridotta
di lire 350 miliardi. 
  6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento spettanti fino
al  31  dicembre  1985  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  ai  sensi
dell'articolo 19, tredicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 
887, concernente le modalita' di versamento alla Cassa  stessa  delle
annualita' di contributo  dovute  dallo  Stato,  e'  forfettariamente
determinato in lire 30 miliardi per le somme dovute  a  tutto  il  31
dicembre 1984. Il predetto importo e' iscritto in  apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986. 
  7. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1986 per le
occorrenze in linea capitale su prestiti  esteri  contratti  in  base
alla legislazione vigente resta fissato in lire 3.300 miliardi. 
  8. Le parole "ogni trimestre" di cui all'articolo 60, primo  comma,
del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   e   successive
modificazioni, concernenti il  periodo  di  presentazione  dei  conti
delle somme erogate da parte dei funzionari delegati, sono sostituite
con le altre "ogni semestre". 
  9. L'importo di lire 5.000, stabilito dall'articolo 2  della  legge
15 marzo 1956, n. 238, e' elevato a lire 2 milioni. 
  10. L'articolo  2  della  legge  24  dicembre  1955,  n.  1312,  e'
sostituito dal seguente: 
  "A decorrere dall'anno finanziario 1986,  l'ammontare  della  spesa
occorrente  per  il  funzionamento  della  Corte  costituzionale   e'
annualmente iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
tesoro". 
  11. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8  febbraio  1973,
n. 17, e' sostituito dal seguente: 
  "A decorrere dall'anno 1986 l'assegnazione al  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro per le  spese  del  suo  funzionamento  e'
annualmente iscritta nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
tesoro". 
  12.  A  decorrere  dall'anno  1986  l'articolo  unico  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n.  154,
e' sostituito dal seguente:  "All'ufficio  italiano  dei  cambi,  per
l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in  materia
valutaria affidategli con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794,
convertito  nella  legge  9  gennaio  1939,  n.  380,   puo'   essere
corrisposto un contributo annuo nella misura che  verra'  determinata
annualmente con decreto del Ministro del tesoro". 
  13. L'articolo  55  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  843,  e'
sostituito dal seguente: 
  "I titoli di spesa collettivi rimasti  parzialmente  insoluti  alla
data del 31 dicembre sono trasportati, per il loro integrale importo,
all'esercizio successivo". 
  14. Il comma precedente si applica anche per  i  titoli  collettivi
emessi nell'anno 1985. 
  15. E' autorizzato in favore dell'Ente per le  ville  vesuviane  di
cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1971, n. 578, un  contributo
straordinario di lire due miliardi annui, per il triennio  1986-1988,
da destinare agli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b)  e
c) della stessa legge n. 578 del 1971. 
  16. Per l'anno 1986 le economie  risultanti  dal  conto  consuntivo
della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)  sono
versate ad apposito capitolo dello stato di  previsione  dell'entrata
del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate, in tutto o  in
parte, al bilancio della Commissione stessa con decreti del  Ministro
del tesoro. 
  17.  Le  disponibilita'  esistenti  al  31  dicembre   1985   sulla
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,  terzo  comma,  della
legge 7 agosto 1982, n. 526,  possono  essere  impegnate  negli  anni
successivi. 
  18. Per il finanziamento delle iniziative del  Comitato  costituito
presso il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  per
l'attuazione dei principi di parita' di trattamento e uguaglianza tra
i lavoratori e le lavoratrici, e' autorizzata la complessiva spesa di
lire 6 miliardi da ripartire nel triennio 1986-1988,  in  ragione  di
lire 2 miliardi annui. 
  19. E' autorizzata  a  favore  dell'Associazione  per  lo  sviluppo
dell'industria  nel  Mezzogiorno  (SVIMEZ)  la  concessione   di   un
contributo di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. Al  relativo  onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento  di
cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  20.  Non  possono  essere  approvati  progetti  di  costruzione   o
ristrutturazione di opere  pubbliche  che  non  siano  conformi  alle
disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile
1978,  n.   384,   in   materia   di   superamento   delle   barriere
architettoniche. Non possono altresi' essere erogati dallo Stato o da
altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di
progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto. 
  21. Per gli edifici pubblici gia'  esistenti  non  ancora  adeguati
alle prescrizioni del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile  1978,  n.  384,  dovranno  essere  adottati  da  parte  delle
Amministrazioni  competenti  piani  di  eliminazione  delle  barriere
architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della  presente
legge. 
  22. Per gli interventi di competenza dei comuni e  delle  province,
trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le  regioni  e
le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario  per
l'adozione dei piani di eliminazione delle  barriere  architettoniche
presso ciascuna amministrazione. 
  23. Nell'ambito della complessiva somma  che  in  ciascun  anno  la
Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per
la contrazione di mutui con finalita' di investimento, una quota pari
all'1 per cento e' destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di
ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1978,  n.  384.
Per gli anni successivi la quota percentuale  e'  elevata  al  2  per
cento. 
  24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello
stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato  di  previsione
del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi
di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della  normativa  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile  1978,  n.
384. La quota predetta e' iscritta in apposito capitolo  dello  stato
di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione  dello
stanziamento del richiamato capitolo n. 8405. 
  25. Una  quota  pari  all'1  per  cento  dell'ammontare  dei  mutui
autorizzati dall'articolo 10,  comma  13,  della  presente  legge,  a
favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, e' destinata ad  un  programma
biennale per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  nelle
strutture edilizie e nel  materiale  rotabile  appartenenti  all'Ente
medesimo. 
  26. Il contributo ordinario annuo concesso al  comune  di  Roma  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280,  elevato
a lire venticinque miliardi dall'articolo 35, diciassettesimo  comma,
della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  a  titolo  di  concorso  dello
Stato agli oneri finanziari che  il  comune  sostiene  in  dipendenza
delle esigenze cui deve provvedere quale sede  della  capitale  della
Repubblica,  e'  ulteriormente   elevato,   a   decorrere   dall'anno
finanziario 1986, a lire 35 miliardi.