LEGGE 19 febbraio 1981, n. 27

Provvidenze per il personale di magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-3-1981
                               Art. 6.

  L'articolo  13  della legge 2 aprile 1979, n. 97, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre
1950,  n.  1039,  si  applicano  agli uditori giudiziari destinati ad
esercitare le funzioni giudiziarie.
  L'indennita'  di  cui al primo comma e' corrisposta, con decorrenza
dal 1 luglio 1980, con le modalita' di cui all'articolo 3 della legge
6  dicembre  1950,  n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio fuori
della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto
legislativo  31  maggio  1946,  n. 511, in misura intera per il primo
anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo anno.
  In   ogni   altro  caso  di  trasferimento  ai  magistrati  compete
l'indennita'  di  cui  all'articolo  12, primo e secondo comma, della
legge  26  luglio 1978, n. 417, nonche' il rimborso spese di cui agli
articoli  17,  18,  19  e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed
all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417".