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LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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Testo in vigore dal:  22-8-1978

Art. 12


L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata nella misura di:
L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori;
L. 170.000 per tutto il rimanente personale.
Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.
Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennità di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma precedente.