LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
Testo in vigore dal: 22-8-1978
                              Art. 12.

  L'indennita'   di   prima   sistemazione  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  21  della  legge  18 dicembre 1973, n. 836, e' fissata
nella misura di:
    L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e
qualifiche corrispondenti o superiori;
    L. 170.000 per tutto il rimanente personale.
  Le  suddette  misure  sono  aumentate  di  un  importo  pari  a tre
mensilita' dell'indennita' integrativa speciale in godimento.
  Anche  per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennita'
di  prima  sistemazione  viene aumentata dell'importo di cui al comma
precedente.