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LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
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Testo in vigore dal:  22-8-1978 al: 7-4-1983
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



A decorrere dal 1 dicembre 1977 le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:



1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella A
allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 . . . . L. 27.200 2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa
tabella A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.700 3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della
stessa tabella A e 1) della successiva tabella D . . L. 19.100 4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5)
della stessa tabella D . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000 5) rimanente personale militare . . . . . . . . . . . . L. 10.000
Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località.
L'aumento dell'indennità di trasferta previsto dall'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo.
L'indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento delle misure in atto nell'anno precedente.
Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.