LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
Testo in vigore dal: 22-8-1978
al: 7-4-1983
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1 dicembre 1977 le indennita' di  trasferta  dovute
ai magistrati, agli avvocati  e  ai  procuratori  dello  Stato,  agli
appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati  militarmente,
ai professori universitari  ed  ai  dirigenti  statali  comandati  in
missione fuori della ordinaria sede di servizio in localita' distanti
almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue: 
    


    1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella A
       allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 . . . . L. 27.200
    2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa
       tabella A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22.700
    3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della
       stessa tabella A e 1) della successiva tabella D . . L. 19.100
    4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4) e 5)
       della stessa tabella D . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000
    5) rimanente personale militare . . . . . . . . . . . . L. 10.000
    
  Per sede di servizio si intende il centro abitato  o  la  localita'
isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il  quale  il
dipendente presta abitualmente servizio. 
  Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa
dopo i primi 240  giorni  di  missione  continuativa  nella  medesima
localita'. 
  L'aumento dell'indennita' di trasferta  previsto  dall'articolo  7,
primo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito,
con modificazioni,  nella  legge  30  ottobre  1976,  n.  730,  resta
assorbito dalle nuove misure di  cui  al  primo  comma  del  presente
articolo. 
  L'indennita' spetta soltanto per i  giorni  strettamente  necessari
allo svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo  nel
quale siano stati inviati in missione i  soggetti  di  cui  al  primo
comma. 
  A  decorrere  dal  1  gennaio   dell'anno   successivo   a   quello
dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennita'
di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del
Ministro  del  tesoro  in  relazione  agli  indici  rilevati  per  la
maggiorazione  dell'indennita'  integrativa  speciale  di  cui   agli
articoli 1 e 2 della legge  27  maggio  1959,  n.  324  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  La disposizione di cui al comma  precedente  si  applica  anche  ai
dipendenti delle aziende autonome dello Stato. 
  L'eventuale aumento non puo' comunque eccedere il limite del 10 per
cento delle misure in atto nell'anno precedente. 
  Sulle misure risultanti dall'aumento e dai  successivi  adeguamenti
va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.