LEGGE 26 luglio 1978, n. 417

Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2005)
Testo in vigore dal: 22-8-1978
                              Art. 11.

  Le  misure  dei  rimborsi  per  spese  di imballaggio, presa e resa
domicilio,   nei  casi  di  trasferimento,  di  cui  al  primo  comma
dell'articolo  20  della  legge  18  dicembre  1973,  n. 836, vengono
unificate e elevate a L. 6.000 a quintale.
  Nei  casi  onerosi  per  il personale, ove l'amministrazione valuti
l'opportunita'   di  intervenire  con  idonei  mezzi  propri  per  il
movimento  dei  mobili  e  delle  masserizie,  il  rimborso di cui al
precedente comma non e' dovuto.
  Il  secondo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n.
836, e' abrogato.
  L'ultimo  comma  dell'articolo  20 della legge 18 dicembre 1973, n.
836, e' sostituito dai seguenti:
  "Nel  caso  di  trasferimento con autovetture di proprieta' compete
una  indennita'  chilometrica  pari a quella prevista dal primo comma
dell'articolo 15 della presente legge.
  Per  il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove
non  ricorra  l'applicazione  del terzo comma del precedente articolo
19,  in  aggiunta  all'indennita'  prevista  per  il  capo  famiglia,
compete,  per  ciascuno  dei  familiari, quella di cui al terzo comma
dell'articolo 14".