LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
Testo in vigore dal: 1-1-1974
                              Art. 17.

  Al  dipendente  trasferito  da  una  ad  altra  sede  permanente di
servizio sono dovute le indennita' ed i rimborsi di cui agli articoli
successivi.
  Salvo  quanto disposto dagli articoli 23, comma secondo, e 24 della
presente legge, nulla e' dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello
stesso comune.