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LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 17


Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi.
Salvo quanto disposto dagli articoli 23, comma secondo, e 24 della presente legge, nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso comune.