LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039

Indennita' a favore dei magistrati promossi al terzo grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1999)
Testo in vigore dal: 25-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  La  spesa relativa all'attuazione della presente legge gravera' sul
fondo  stanziato  per  il  pagamento  degli stipendi ed altri assegni
fissi  al personale della magistratura e i relativi pagamenti saranno
disposti col ruolo di spesa fissa. (1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1, comma 36)
che  "A  decorrere  dal  1  gennaio 1996 l'indennita' continuativa di
missione  prevista  dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950,
n.  1039,  dall'articolo  13  della  legge 2 aprile 1979, n. 97, come
sostituito  dall'articolo  6  della  legge  19  febbraio 1981, n. 27,
nonche'  dalla  legge  10  marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del
decreto-legge  4  agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' corrisposta per un solo anno,
in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per
il semestre successivo."
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 3 maggio 1999, n.124 ha disposto (con l'art. 2, comma 36) che
"A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione
prevista  dagli  articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039,
dall'art.  13  della  legge  2  aprile  1979,  n. 97, come sostituito
dall'art.  6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' dalla legge
10 marzo 1987, n. 100 e dall'art. 10 del decreto-legge 4 agosto 1987,
n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.
402,  e'  corrisposta  per un solo anno, in misura intera per i primi
sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre succesivo."