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LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039

Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1999)
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Testo in vigore dal:  19-1-1951 al: 31-12-1995
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai magistrati promossi al grado terzo, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, anche se entro detto periodo siano trasferiti ad altra sede, la indennità di missione stabilita dai decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, e successive modificazioni.
La indennità è corrisposta nella misura massima per I primi sei mesi ed è ridotta alla metà per i sei mesi successivi.
La indennità cessa, qualora il magistrato sia trasferito alla sede in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione.