LEGGE 2 aprile 1979, n. 97

Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2006
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.
                       Indennita' di missione

  Le  disposizioni  di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre
1950,  n.  1039,  si  applicano  agli uditori giudiziari destinati ad
esercitare le funzioni giudiziarie.
  L'indennita'  di  cui al primo comma e' corrisposta, con decorrenza
dal 1 luglio 1980, con le modalita' di cui all'articolo 3 della legge
6  dicembre  1950,  n.  1039,  ai  magistrati  trasferiti d'ufficio o
comunque  destinati  ad  una  sede di servizio per la quale non hanno
proposto  domanda,  ancorche'  abbiano  manifestato  il consenso o la
disponibilita'  fuori  della  ipotesi  di cui all'articolo 2, secondo
comma,  del  regio  decreto  legislativo  31  maggio 1946, n. 511, in
misura  intera  per il primo anno ed in misura ridotta alla meta' per
il secondo anno.
  In   ogni   altro  caso  di  trasferimento  ai  magistrati  compete
l'indennita'  di  cui  all'articolo  12, primo e secondo comma, della
legge  26  luglio 1978, n. 417, nonche' il rimborso spese di cui agli
articoli  17,  18,  19  e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed
all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417. (4) ((6))
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AGGIORNAMENTO (4)
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 36)
che  a  decorrere  dal  1  gennaio  1996 l'indennita' continuativa di
missione  prevista  dal presente articolo "e' corrisposta per un solo
anno,  in  misura  intera  i primi sei mesi ed in misura ridotta alla
meta' per il semestre successivo."
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  23  dicembre  2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma
209)  che  il  presente articolo "si interpreta nel senso che ai fini
del  mutamento  di  sede la domanda o la disponibilita' o il consenso
comunque   manifestato   dai  magistrati  per  il  cambiamento  della
localita'   sede   di   servizio  e'  da  considerare,  ai  fini  del
riconoscimento   del   beneficio   economico  previsto  dalla  citata
disposizione, come domanda di trasferimento di sede."