LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
Testo in vigore dal: 1-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
 
  Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio  e  per
il  carico  e  lo  scarico  lungo  l'itinerario  dei  mobili,   delle
masserizie e del bagaglio, escluso  quello  a  mano  sono  rimborsate
nella misura  di  lire  4.800  a  quintale  o  frazione  di  quintale
superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali,  e  di  lire
5.700 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia,  in  altre
parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa. 
  (1) COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417. 
  Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e  resa  a
domicilio e per il  carico  e  lo  scarico  lungo  l'itinerario  sono
escluse le scorte di viveri  e  di  combustibili,  le  automobili,  i
motocicli e quanto altro non sia da considerare  come  facente  parte
dell'arredamento di una abitazione. 
  Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede ii servizio  da
una  localita'  diversa  dalla  precedente  sede  di   servizio   del
dipendente trasferito, le indennita' previste  dalla  presente  legge
spettano  in  misura  non  eccedente  l'importo  dovuto  qualora   il
movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio. 
  Le  indennita'  e  i  rimborsi  relativi  al  trasferimento   della
famiglia, del mobilio  e  delle  masserizie  vengono  corrisposti  in
relazione alla situazione di  famiglia  alla  data  del  movimento  e
sempreche' questo risulti avvenuto  entro  tre  anni  dalla  data  di
decorrenza del provvedimento di trasferimento. 
  Nel caso di trasferimento con autovetture di proprieta' compete una
indennita' chilometrica  pari  a  quella  prevista  dal  primo  comma
dell'articolo 15 della presente legge. (8) (9) 
  Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura,  ove
non ricorra l'applicazione del terzo comma  del  precedente  articolo
19,  in  aggiunta  all'indennita'  prevista  per  il  capo  famiglia,
compete, per ciascuno dei familiari, quella di  cui  al  terzo  comma
dell'articolo 14. (2) ((12)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 11,  comma  1)
che "Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio,  presa  e  resa
domicilio,  nei  casi  di  trasferimento,  di  cui  al  primo   comma
dell'articolo 20 della  legge  18  dicembre  1973,  n.  836,  vengono
unificate e elevate a L. 6.000 a quintale. 
  Nei casi onerosi per il  personale,  ove  l'amministrazione  valuti
l'opportunita'  di  intervenire  con  idonei  mezzi  propri  per   il
movimento dei mobili e  delle  masserizie,  il  rimborso  di  cui  al
precedente comma non e' dovuto". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 6) che "Le
spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e carico e scarico dei
mobili e delle masserizie lungo l'itinerario, previste  dall'art.  20
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono  rimborsate  nella  misura
unica di L. 6.000 a quintale". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con gli art. 14, comma
8 e 37, comma 8) che "Il diritto  al  rimborso  delle  spese  di  cui
all'articolo 20, comma 5, della  legge  18  dicembre  1973,  n.  836,
decorre  dalla  data  di  comunicazione  formale  al  dipendente  del
provvedimento di trasferimento". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha ribadito (con l'art.  12,  comma
8) che "Il diritto al rimborso delle spese di  cui  all'articolo  20,
comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data  di
comunicazione   formale   al   dipendente   del   provvedimento    di
trasferimento". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 44)
che "Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e  24
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati  dalla  legge  26
luglio 1978, n. 417, sono soppressi".