stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 dicembre 1973, n. 836

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 20



Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, escluso quello a mano sono rimborsate nella misura di lire 4.800 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, e di lire 5.700 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.
(1) COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417.
Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento di una abitazione.
Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede ii servizio da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse avvenuto fra le due sedi di servizio.
Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia alla data del movimento e semprechè questo risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge. (8) (9)
Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia, compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'articolo 14. (2)
((12))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 26 luglio 1978, n. 417 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio, presa e resa domicilio, nei casi di trasferimento, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, vengono unificate e elevate a L. 6.000 a quintale.
Nei casi onerosi per il personale, ove l'amministrazione valuti l'opportunità di intervenire con idonei mezzi propri per il movimento dei mobili e delle masserizie, il rimborso di cui al precedente comma non è dovuto".
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 16 gennaio 1978, n.513 ha ribadito (con l'art. 6) che "Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e carico e scarico dei mobili e delle masserizie lungo l'itinerario, previste dall'art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono rimborsate nella misura unica di L. 6.000 a quintale".
-----------------
AGGIORNAMENTO (8)

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con gli art. 14, comma 8 e 37, comma 8) che "Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento".
-----------------
AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha ribadito (con l'art. 12, comma 8) che "Il diritto al rimborso delle spese di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento".
-----------------
AGGIORNAMENTO (12)

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 44) che "Le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi".