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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1915, n. 1664

Riguardante l'abolizione temporanea del dazio sul grano e sugli altri cereali, e sul semolino (015U1664)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1921)
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Testo in vigore dal:  30-1-1921
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina, per i lavori pubblici e per l'agricoltura, industria e commercio;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono prorogati a tutto il 30 giugno 1916 gli effetti del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti temporaneamente i dazi sul grano, sugli altri cereali e sulle farine e autorizzati altri provvedimenti.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
((10))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 1 giugno 1916, n. 684 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1916 gli effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1704 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che sono prorogati a tutto il 30 giugno 1917 gli effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1029 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1917 gli effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1917, n. 2132 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che sono prorogati a tutto il 30 giugno 1918 gli effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1698 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che sono prorogati a tutto il 30 giugno 1919 gli effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664.
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 748 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1918 gli effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il Decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1126 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1919 gli effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il Regio D.L. 28 dicembre 1919, n. 2559, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che sono prorogati a tutto il 30 giugno 1920 gli effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664.
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AGGIORNAMENTO (9)

Il Regio D.L. 5 giugno 1920, n. 858, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1920 gli effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664.
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AGGIORNAMENTO (10)

Il Regio D.L. 26 dicembre 1920, n. 1867, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che sono prorogati a tutto il 30 giugno 1921 gli effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664.