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REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1915, n. 50

Col quale vengono temporaneamente aboliti i dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine, si autorizzano i ministri dei lavori pubblici e della marina ad adottare i provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e marittimi del grano e della farina di grano nell'interno del Regno e viene data altresì facoltà al ministro dell'interno di ordinare l'accertamento dei prodotti anzidetti e di stabilire norme obbligatorie per la panificazione e per la vendita delle farine e del grano. (015U0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1915
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 dicembre 1916, n. 1825 (in G.U. 13/01/1917, n. 10).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))