Col quale vengono temporaneamente aboliti i dazi di confine sul
frumento, sugli altri cereali e sulle farine, si autorizzano i
ministri dei lavori pubblici e della marina ad adottare i
provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e
marittimi del grano e della farina di grano nell'interno del Regno e
viene data altresì facoltà al ministro dell'interno di ordinare
l'accertamento dei prodotti anzidetti e di stabilire norme
obbligatorie per la panificazione e per la vendita delle farine e del
grano. (015U0050)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1915 Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 dicembre 1916, n. 1825 (in G.U. 13/01/1917, n. 10).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)