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REGIO DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1915, n. 50

Col quale vengono temporaneamente aboliti i dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine, si autorizzano i ministri dei lavori pubblici e della marina ad adottare i provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e marittimi del grano e della farina di grano nell'interno del Regno e viene data altresì facoltà al ministro dell'interno di ordinare l'accertamento dei prodotti anzidetti e di stabilire norme obbligatorie per la panificazione e per la vendita delle farine e del grano. (015U0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1915
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 dicembre 1916, n. 1825 (in G.U. 13/01/1917, n. 10).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-2-1915 al: 8-7-1915
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della marina, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria, e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine sono aboliti temporaneamente a partire dal 1° febbraio e fino a tutto il 30 giugno