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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1915, n. 1664

Riguardante l'abolizione temporanea del dazio sul grano e sugli altri cereali, e sul semolino (015U1664)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1921)
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Testo in vigore dal:  15-12-1915 al: 20-6-1916
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina, per i lavori pubblici e per l'agricoltura, industria e commercio;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono prorogati a tutto il 30 giugno 1916 gli effetti del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti temporaneamente i dazi sul grano, sugli altri cereali e sulle farine e autorizzati altri provvedimenti.