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DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 giugno 1919, n. 1126

Che proroga al 31 dicembre 1919 l'abolizione del dazio sul grano, altri cereali e loro farine, sul semolino e sul riso, nonchè gli altri provvedimenti emanati col R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50. (019U1126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/1919
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Testo in vigore dal:  29-7-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio o per volontà della Nazione
D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Su proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura, per l'industria, commercio a lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1919 gli effetti del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti temporaneamente il dazio sul grano, su altri cereali e sulle farine, e autorizzati altri provvedimenti, nonché quelli dei nostri decreti 21 novembre 1915, n. 1664 e 30 giugno 1918, n. 961, con i quali l'abolizione temporanea del dazio venne estesa temporaneamente e rispettivamente al semolino e al riso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo - Meda - Stringher - De Nava
- Riccio - Ciuffelli - Crespi.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.