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DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1918, n. 1698

Che istituisce un Comitato per promuovere e coordinare l'azione delle varie Amministrazioni statali per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace. (018U1698)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1924)
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Testo in vigore dal:  16-5-1920
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della guerra, della marina, dell'istruzione, dei lavori pubblici, delle armi e trasporti, dell'agricoltura, dell'industria, delle poste e delle colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituito un Comitato formato dal ministro del tesoro, che lo presiede e dai ministri della guerra, della marina, delle armi e trasporti, dei lavori pubblici e dell'industria. (2)
((6))


Il Comitato promuove e coordina l'azione delle varie Amministrazioni statali per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace.

Le decisioni del Comitato risultano da decreti firmati dal presidente e dai ministri interessati.

Al Comitato parteciperanno i commissari generali per le armi e munizioni, l'aeronautica e i combustibili nazionali ciascuno per le materie che lo riguardano.

Al Comitato possono essere chiamati con voto deliberativo altri ministri, e, con voto consultivo, dirigenti di pubblici servizi e persone esperte.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 9 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il sottosegretario di Stato per il tesoro e per la liquidazione delle armi e munizioni e della aeronautica sono chiamati a far parte del Comitato interministeriale di cui al citato decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Regio D.L. 26 aprile 1920, n. 504, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data dal presente decreto sono chiamati a far parte del Comitato interministeriale istituito con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698: il direttore generale della Banca d'Italia;
il ragioniere generale dello Stato;
il direttore generale del tesoro".