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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1915, n. 1664

Riguardante l'abolizione temporanea del dazio sul grano e sugli altri cereali, e sul semolino (015U1664)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1921)
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Testo in vigore dal: 30-1-1921
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  ministro
segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri segretari
di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina, per  i  lavori
pubblici e per l'agricoltura, industria e commercio; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono prorogati a tutto il 30 giugno 1916 gli effetti del R. decreto
31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono  aboliti  temporaneamente  i
dazi sul grano, sugli altri cereali  e  sulle  farine  e  autorizzati
altri provvedimenti. 
                           (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 1 giugno 1916, n. 684 ha  disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che sono prorogati a tutto il 31  dicembre
1916 gli effetti del decreto Luogotenenziale  21  novembre  1915,  n.
1664. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916,  n.  1704  ha  disposto
(con l'articolo unico, comma 1) che sono  prorogati  a  tutto  il  30
giugno 1917 gli effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915,
n. 1664. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1029 ha disposto (con
l'articolo unico, comma 1) che sono prorogati a tutto il 31  dicembre
1917 gli effetti del decreto Luogotenenziale  21  novembre  1915,  n.
1664. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1917, n.  2132  ha  disposto
(con l'articolo unico, comma 1) che sono  prorogati  a  tutto  il  30
giugno 1918 gli effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915,
n. 1664. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918,  n.  1698  ha  disposto
(con l'articolo unico, comma 1) che sono  prorogati  a  tutto  il  30
giugno 1919 gli effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915,
n. 1664. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il Decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 748 ha disposto  (con
l'articolo unico, comma 1) che sono prorogati a tutto il 31  dicembre
1918 gli effetti del decreto Luogotenenziale  21  novembre  1915,  n.
1664. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il Decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1126 ha disposto (con
l'articolo unico, comma 1) che sono prorogati a tutto il 31  dicembre
1919 gli effetti del decreto Luogotenenziale  21  novembre  1915,  n.
1664. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il  Regio  D.L.  28  dicembre  1919,  n.  2559,  convertito   senza
modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n.  2293,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che sono prorogati a tutto il 30 giugno  1920  gli
effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il Regio D.L. 5 giugno 1920, n. 858, convertito senza modificazioni
dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che sono prorogati a tutto il 31 dicembre  1920  gli  effetti  del
decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il  Regio  D.L.  26  dicembre  1920,  n.  1867,  convertito   senza
modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n.  2293,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che sono prorogati a tutto il 30 giugno  1921  gli
effetti del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664.