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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1918, n. 748

Che proroga al 31 dicembre 1918 l'abolizione temporanea del dazio doganale sul grano e sugli altri cereali e sulle farine autorizzata col R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, nonchè i provvedimenti emanati col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664. (018U0748)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/06/1918
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Testo in vigore dal:  27-6-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura, e per l'industria, commercio e lavoro;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1918 gli effetti del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti temporaneamente il dazio sul grano, sugli altri cereali e sulle farine, e autorizzati altri provvedimenti, nonché quelli del nostro decreto 21 novembre 1915, n. 1664, con cui l'abolizione temporanea del dazio venne estesa al semolino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Meda - Nitti -
Villa - Miliani - Ciuffelli.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.