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DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 dicembre 1916, n. 1704

Col quale viene prorogata al 30 giugno 1917 l'abolizione temporanea del dazio sui cereali e loro derivati. (016U1704)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1916
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Testo in vigore dal:  31-12-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per le finanze, per l'interno, per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura, e per l'industria, commercio e lavoro;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono prorogati a tutto il 30 giugno 1917 gli effetti del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti temporaneamente il dazio sul grano, sugli altri cereali e sulle farine, e autorizzati altri provvedimenti, nonché quelli del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1664, con cui l'abolizione temporanea del dazio venne estesa al semolino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Meda - Orlando -
Carcano - Arlotta - Raineri -
De Nava.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.