DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
             (Altre disposizioni in materia tributaria) 
 
  1. Gli enti che erogano  prestazioni  sociali  agevolate,  comprese
quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo  studio
universitario,  a  seguito  di  presentazione   della   dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
marzo  1998,  n.  109,  comunicano   all'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale, nel rispetto delle  disposizioni  del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei  termini  e  con  modalita'
telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base  di  direttive
del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  i  dati  dei
soggetti  che  hanno  beneficiato  delle  prestazioni  agevolate.  Le
informazioni raccolte  sono  trasmesse  in  forma  anonima  anche  al
Ministero  del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   ai   fini
dell'alimentazione del Sistema informativo dei  servizi  sociali,  di
cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
  2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e l'Agenzia  delle  entrate,  nel  rispetto  delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di  cui  al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   sono
disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche  per  lo
scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti  che
in ragione del  maggior  reddito  accertato  in  via  definitiva  non
avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore  delle
prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1. 
  3. Fermo restando la  restituzione  del  vantaggio  conseguito  per
effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei
confronti dei soggetti che in ragione del maggior  reddito  accertato
hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate  di
cui al comma 1 si applica  la  sanzione  da  500  a  5.000  euro.  La
sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi  dei  poteri  e
delle modalita' vigenti. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO  2012,
N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.  Le
medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si
accerti sulla base  dello  scambio  di  informazioni  tra  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale  e  l'Agenzia  delle  entrate  una
discordanza tra  il  reddito  dichiarato  ai  fini  fiscali  o  altre
componenti dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente
(ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria  e
quanto  indicato  nella  dichiarazione  sostitutiva  unica   di   cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora
in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto  accesso  alle
prestazioni agevolate di cui al  comma  1.  In  caso  di  discordanza
rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente  che  ha
erogato la prestazione, nonche' il valore ISEE ricalcolato sulla base
degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della  verifica  effettuata,  il
beneficiario non avrebbe potuto fruire o  avrebbe  fruito  in  misura
inferiore della prestazione. Nei casi diversi  dall'accertamento  del
maggior reddito in via  definitiva,  per  il  quale  la  sanzione  e'
immediatamente  irrogabile,  l'ente  erogatore  invita  il   soggetto
interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai  sensi
della  normativa  vigente.  In  assenza  di  osservazioni  da   parte
dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle  stesse,  la
sanzione e' irrogata in misura proporzionale al  vantaggio  economico
indebitamente conseguito e  comunque  nei  limiti  di  cui  al  primo
periodo. 
  4. Al fine di razionalizzare le modalita' di  notifica  in  materia
fiscale sono adottate le seguenti misure: 
    a) all'articolo 60, del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo comma, lettera a), le parole "delle  imposte"  sono
soppresse; 
      2) al primo comma, lettera d), le parole  "dalla  dichiarazione
annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente
ufficio  imposte"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da   apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio",  e  dopo  le  parole
"avviso di ricevimento", sono inserite le seguenti:  "ovvero  in  via
telematica con modalita' stabilite con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate"; 
      3)  al  secondo  comma,  le  parole   "non   risultante   dalla
dichiarazione annuale" sono soppresse; 
      4)  al  terzo  comma,   le   parole   "non   risultanti   dalla
dichiarazione  annuale"   sono   soppresse   e   le   parole   "della
comunicazione prescritta nel secondo  comma  dell'articolo  36"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "della  dichiarazione  prevista   dagli
articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la  domanda  di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi  dalle
persone fisiche non obbligati alla presentazione della  dichiarazione
di inizio attivita' IVA."; 
    b) all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma e' inserito il  seguente:
"La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,  n.
68, a mezzo posta elettronica certificata,  all'indirizzo  risultante
dagli elenchi a tal fine previsti  dalla  legge.  Tali  elenchi  sono
consultabili,  anche  in   via   telematica,   dagli   agenti   della
riscossione.  Non  si  applica  l'articolo  149-bis  del  codice   di
procedura civile.". 
  5. Al fine di potenziare ed  estendere  i  servizi  telematici,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonche'
gli enti previdenziali,  assistenziali  e  assicurativi,  con  propri
provvedimenti possono definire termini  e  modalita'  per  l'utilizzo
esclusivo  dei  propri  servizi   telematici   ovvero   della   posta
elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per
la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti
e garanzie fideiussorie,  per  l'esecuzione  di  versamenti  fiscali,
contributivi, previdenziali, assistenziali  e  assicurativi,  nonche'
per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni
ed  enti  indicati  al  periodo   precedente   definiscono   altresi'
l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata anche per
gli  atti,  comunicazioni  o   servizi   dagli   stessi   resi.   Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definiti
gli  atti  per  i  quali  la  registrazione  prevista  per  legge  e'
sostituita da una denuncia esclusivamente  telematica  di  una  delle
parti, la quale assume qualita' di fatto ai sensi dell'articolo 2704,
primo comma, del codice civile. All'articolo 3-ter,  comma  1,  primo
periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole:
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". 
  6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo
di ogni soggetto, da  indicare  in  ogni  atto  relativo  a  rapporti
intercorrenti  con  la  Pubblica  Amministrazione,  l'Amministrazione
finanziaria rende disponibile a  chiunque,  con  servizio  di  libero
accesso, la possibilita' di verificare, mediante i  dati  disponibili
in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice
fiscale e i dati anagrafici inseriti.  Tenuto  inoltre  conto  che  i
rapporti tra Pubbliche amministrazioni  e  quelli  intercorrenti  tra
queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla
base del codice fiscale, per favorire la qualita' delle  informazioni
presso la  Pubblica  Amministrazione  e  nelle  more  della  completa
attivazione dell'indice delle  anagrafi  INA-SAIA,  l'Amministrazione
finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, nonche' alle societa' interamente partecipate da enti pubblici o
con  prevalente  capitale  pubblico  inserite  nel  conto   economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo
1, comma 5, della legge 30 dicembre  2004,  numero  311,  nonche'  ai
concessionari e gestori di pubblici servizi ed,  infine,  ai  privati
che cooperano con le attivita' dell'Amministrazione  finanziaria,  il
codice  fiscale  registrato  nell'Anagrafe  tributaria  ed   i   dati
anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la
corrispondenza, oltre che consentire  l'acquisizione  delle  corrette
informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono  rese  disponibili,
previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalita'  della
cooperazione applicativa. 
  7. Le imposte dovute in  sede  di  conguaglio  di  fine  anno,  per
importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi  di
pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non  superiori  a  18.000  euro,
sono  prelevate,  in  un  numero  massimo  di  undici   rate,   senza
applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello  in
cui e' effettuato il conguaglio e non oltre quello  relativamente  al
quale le ritenute sono versate nel  mese  di  dicembre.  In  caso  di
cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o  ai
suoi eredi, gli importi residui da versare. 
  8.  I  soggetti  che  corrispondono  redditi  di  pensione  di  cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il  cui  reddito
di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del  canone
di abbonamento  Rai  in  un  numero  massimo  di  undici  rate  senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non  oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate  nel  mese  di
dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,
da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono individuati  i  termini  e  le
modalita' di versamento delle somme  trattenute  e  le  modalita'  di
certificazione. La richiesta da parte degli interessati  deve  essere
presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui  si
riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del  rapporto,  il
sostituto comunica al contribuente, o  ai  suoi  eredi,  gli  importi
residui da versare.  Le  predette  modalita'  di  trattenuta  mensile
possono essere applicate dai medesimi  soggetti,  a  richiesta  degli
interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con
riferimento ad altri tributi,  previa  apposita  convenzione  con  il
relativo ente percettore. 
  9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  10. All'articolo 3, comma 24,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005,  n.  248,  dopo  le  parole  "decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46", sono inserite le seguenti: "Ai fini e per  gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie del ramo  di  azienda
relativo alle attivita' svolte in regime  di  concessione  per  conto
degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative  ai
beni dei contribuenti  iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema  informativo
del Ministero dell'economia e delle finanze.". 
  11. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, infine,
le  parole:  "nonche'  l'esercizio  di  attivita'   previdenziali   e
assistenziali da parte di enti privati di  previdenza  obbligatoria".
Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti  effettuati
da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria. 
  12.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  25   del   decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano,  limitatamente
al periodo compreso tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non
versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data  del
1° gennaio 2004, dall'Ente creditore. 
  13.  Gli  obblighi  dichiarativi  previsti  dall'articolo   4   del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano: 
    a) alle persone fisiche che prestano  lavoro  all'estero  per  lo
Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa  o
per un suo ente locale e le persone fisiche che  lavorano  all'estero
presso organizzazioni internazionali cui  aderisce  l'Italia  la  cui
residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli  ordinari
criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,  in  base
ad  accordi  internazionali  ratificati.  Tale  esonero  si   applica
limitatamente al periodo di tempo in cui  l'attivita'  lavorativa  e'
svolta all' estero; 
    b) ai soggetti  residenti  in  Italia  che  prestano  la  propria
attivita' lavorativa  in  via  continuativa  all'estero  in  zone  di
frontiera  ed  in  altri  Paesi  limitrofi   con   riferimento   agli
investimenti e alle attivita' estere di natura  finanziaria  detenute
nel Paese in cui svolgono la propria attivita' lavorativa.(57) 
  ((13.1.  L'esonero  dagli  obblighi  dichiarativi  previsto   dalla
lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente
costituito all'estero per l'accredito degli stipendi  o  degli  altri
emolumenti  derivanti  dalle  attivita'  lavorative  ivi   svolte   e
limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di
primo grado del titolare  del  conto  eventualmente  cointestatari  o
beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso)). 
  13-bis. Nell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie  relative
al ramo vita concorre a formare  il  reddito  dell'esercizio  per  la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi  e  degli
altri proventi che  concorrono  a  formare  il  reddito  d'impresa  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  i  proventi,  anche  se
esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei  dividendi
di  cui  all'articolo  89,  comma  2,  e  delle  plusvalenze  di  cui
all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto  rileva  in  misura  non
inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento". 
  13-ter. Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 111
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dal
comma 13-bis del  presente  articolo,  hanno  effetto,  nella  misura
ridotta del 50 per cento, anche sul versamento  del  secondo  acconto
dell'imposta sul reddito delle societa'  dovuto  per  il  periodo  di
imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  13-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.
212, le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.  A  decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno
essere riconsiderate le percentuali di  cui  al  citato  comma  1-bis
dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986. 
  13-quinquies.  Per  l'anno  finanziario   2010   possono   altresi'
beneficiare del riparto della quota del cinque per mille  i  soggetti
gia' inclusi nel  corrispondente  elenco  degli  enti  della  ricerca
scientifica  e  dell'Universita',   predisposto   per   le   medesime
finalita',   per   l'esercizio   finanziario   2009.   Il   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   procede   ad
effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione,
tesi  ad  accertare  che  gli  enti  inclusi  nell'elenco  del   2009
posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno  diritto  al
beneficio. 
  13-sexies. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle 
societa' a prevalente partecipazione pubblica." 
  13-septies. All'articolo 2, comma 1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,  n.  696,
dopo la lettera tt), e' aggiunta la seguente: 
  "tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei  punti
di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso
il pubblico nonche' quelle rese al domicilio del cliente tramite  gli
addetti al recapito". 
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AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 30 settembre 2015,  n.  153  convertito  con  modificazioni
dalla L. 20 novembre 2015, n. 187 ha disposto (con l'art. 2, comma 2,
lettera b-bis)) che ai soli fini della collaborazione  volontaria  di
cui alla legge 15 dicembre 2014, n.  186  "l'esonero  dagli  obblighi
dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma  13,  lettera  b),  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  per  i  soggetti  residenti  in
Italia  che  prestano  la  propria  attivita'   lavorativa   in   via
continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si
applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero  per
l'accredito  degli  stipendi  o  altri  emolumenti  derivanti   dalle
attivita' lavorative ivi svolte, anche al coniuge e ai  familiari  di
primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari  di  procure  e
deleghe sul conto stesso".