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DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal:  1-1-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Interventi di formazione professionale
1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N.
608.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.
3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro
((, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013))
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4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e, prioritariamente, 3-ter gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto- legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492.
5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.
6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.
8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'articolo 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.
9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e suc- cessive modificazioni e integrazioni.
10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.
11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.
12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.
13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
14. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
15. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
16. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
17. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.
18. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 25 MARZO 1998, N. 142.