LEGGE 12 agosto 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 15-7-1986
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 28.

  E'  costituito  presso  il  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale   un   "Fondo   per   la  mobilita'  della  manodopera",  con
amministrazione   autonoma   e   gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato alla
concessione  delle  provvidenze di cui all'articolo 27 della presente
legge.
  Il  Fondo  e' alimentato per il 50 per cento da versamenti a carico
del  Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale di cui
all'articolo  3  della  presente  legge  e  per  il  50  per cento da
versamenti   a   carico  della  Cassa  integrazione  guadagni  operai
dell'industria.
  Le  disponibilita'  del  Fondo affluiscono ad apposita contabilita'
speciale  istituita  presso  la  tesoreria provinciale dello Stato di
Roma,  ai  sensi  dell'articolo  585  del regolamento di contabilita'
dello  Stato  e  dell'articolo  1223,  lettera  b),  delle istruzioni
generali sui servizi del Tesoro.
  I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale o di un suo delegato.
  I  versamenti  di  cui  al  secondo  comma  sono effettuati in rate
trimestrali anticipate.
  Il  fabbisogno annuo e' determinato con decreto del Ministro per il
tesoro,  di  concerto  con  il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale   e   con   il  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato;  con  lo  stesso decreto viene autorizzato il prelievo
della   somma   a   carico  del  "Fondo  per  la  ristrutturazione  e
riconversione  industriale"  da  versare  al  "Fondo" di cui al primo
comma.
  Per   il   primo   anno   l'importo   delle   rate   e'   stabilito
complessivamente in lire 250 milioni ciascuna. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.L. 12 luglio 1986, n. 345, convertito con modificazioni dalla
L.  8  agosto  1986,  n.  492  ha  disposto  (con  l'art.  1) che "Lo
stanziamento  del  Fondo  per  la  mobilita' della manodopera, di cui
all'articolo  28  della  legge  12  agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni  ed  integrazioni, e' incrementato, per l'anno 1986, di
10   miliardi  di  lire  per  il  finanziamento  delle  attivita'  di
formazione professionale all'estero, previsto dall'articolo 18, primo
comma, lettera d), della legge 21 dicembre 1978, n. 845".