LEGGE 21 dicembre 1978, n. 845

Legge-quadro in materia di formazione professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal: 14-1-1979
                              Art. 17.
   (Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego)

  La  commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis
del   decreto-legge   6   luglio   1978,   n.  351,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  4 agosto 1978, n. 479, esprime altresi'
pareri  e  formula  proposte per l'adempimento delle funzioni proprie
del  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale previste dalla
presente legge.
  Ai  fini  di  cui  sopra  la  commissione centrale per l'impiego e'
integrata   da   un   rappresentante  del  Ministero  della  pubblica
istruzione  e da un esperto di formazione professionale designato dal
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  scelto  tra gli
operatori  degli  enti  di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera
b).
  I  pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori
per  le  materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a), e),
f),  h),  i)  ed  l) nonche' per quelle di cui all'articolo 22, terzo
comma.