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DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  a  sostegno  dell'occupazione,   tenuto   conto   della
difficile situazione economica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
 
                  EMANA il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
                       Fondo per l'occupazione 
 
  1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il  Ministro  del  tesoro,  attua,  sentite  le
regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per  il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 15 settembre  1992,  misure  straordinarie  di
politica  attiva  del   lavoro   intese   a   sostenere   i   livelli
occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e
2 del regolamento CEE n. 2052/88 o  del  regolamento  CEE  n.  328/88
cosi' individuate ai sensi del decreto- legge 1 aprile 1989, n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,  n.  181,
recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  in  attuazione
del  piano  di  risanamento  della  siderurgia;  b)  nelle  aree  che
presentano rilevante squilibrio locale  tra  domanda  ed  offerta  di
lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo  comma,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,
accertati dal Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  su
proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base  delle
intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee. 
  1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1
si tiene altresi' conto: 
    a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravita' o
di crisi settoriali strutturali  con  notevole  impatto  sui  livelli
occupazionali, facendo riferimento ai  criteri  gia'  definiti  sulla
base della legislazione vigente per particolari settori; 
    b) della sussistenza di situazioni di  sviluppo  ritardato  o  di
depressione economica; 
    c)  della  sussistenza  di  processi  di   ristrutturazione,   di
riconversione industriale o di deindustrializzazione 
    d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico
o ambientale e di mancata  valorizzazione  e  difesa  del  patrimonio
storico e artistico. 
  2. Le misure di cui  al  comma  1,  riservate  alla  promozione  di
iniziative  per  il  sostegno  dell'occupazione  con   caratteri   di
economicita' e stabilita' nel tempo, comprese le dotazioni  di  opere
di pubblica utilita', di servizi terziari  e  di  edilizia  abitativa
economico-popolare, prevedono l'erogazione di incentivi ai datori  di
lavoro, ovvero imprenditori, per ogni unita'  lavorativa  occupata  a
tempo pieno, secondo modulazioni crescenti che non  possono  comunque
superare complessivamente una annualita' del costo medio del lavoro. 
  3. Le risorse di cui al comma 7 preordinate alle finalita'  di  cui
al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui al medesimo comma  1,  e
in tutte le regioni per le iniziative di cui al comma 5, in base alla
entita' del numero dei disoccupati in esse registrati. I benefici  di
cui  al  presente  articolo   sono   attribuiti   con   provvedimento
dell'ufficio regionale del lavoro e della  massima  occupazione,  nei
limiti delle risorse a ciascuno di essi assegnate  alle  imprese  che
presentino la domanda, nei termini stabiliti dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, con priorita' per le assunzioni collegate
a nuovi insediamenti produttivi e secondo l'ordine  di  presentazione
delle domande stesse. In fase di prima  applicazione  la  domanda  e'
presentata entro il 20 luglio 1995,  per  assunzioni  da  effettuarsi
entro il 31 dicembre 1995. I benefici sono  attribuiti  nella  misura
massima consentita dalla  disciplina  comunitaria  sugli  aiuti  alle
imprese, in tre rate annuali pari al 25%, 35% e 40%  rispettivamente,
mediante conguaglio con i contributi previdenziali, ove possibile. 
  4. Nella  domanda  deve  essere  specificato,  sotto  la  personale
responsabilita' del datore di  lavoro  ovvero  imprenditore,  che  le
assunzioni per le quali il beneficio viene richiesto sono collegate a
nuovi  insediamenti  produttivi,  ovvero  avvengono   ad   incremento
dell'organico calcolato  sulla  media  dell'ultimo  semestre  e  che,
durante  il  predetto  periodo  non  sono  intervenute  riduzioni   o
sospensioni di personale avente  analoghe  qualifiche  professionali,
nonche' in quale misura le assunzioni riguardano i lavoratori di  cui
all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 
  5. Gli interventi previsti dal comma  2  sono  estesi  a  tutto  il
territorio nazionale per le iniziative riguardanti  l'occupazione  di
persone svantaggiate, promosse dai soggetti di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 1 il  Ministero  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale,  sentite  le  commissioni  regionali  per
l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di  comuni  e  con  enti,
societa', cooperative o consorzi pubblici e  privati,  di  comprovata
esperienza e capacita' tecnica  nelle  materie  di  cui  al  presente
articolo, nonche' con gli enti gestori dei fondi mutualistici per  la
promozione e lo  sviluppo  della  cooperazione  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  11  della  legge  31  gennaio  1992,  n.  59,  diretti
all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli  e  strumenti
di  gestione  attiva  della  mobilita'  e  dello  sviluppo  di  nuova
occupazione,   anche   delineando   metodi   di   valutazione   della
fattibilita' dei progetti e dei risultati conseguiti. 
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso
il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  il  Fondo  per
l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione  di
spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento  delle  iniziative  di  cui  al
presente articolo, su richiesta del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i  contributi  affluiscono
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati  al
predetto Fondo. (10) (11a) (13) (14) (16) (25) (28)  (29)  (36)  (37)
(38) (39) (40) (41) (42)(45)((46)) 
  7-bis.  I  contributi  che  verranno  erogati  dalla  CEE  per   la
realizzazione dei servizi di  informazione  sul  mercato  del  lavoro
comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro  tra  gli
Stati membri, nonche' per le attivita' di cooperazione tra i  servizi
per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato  di
previsione del Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  ,
salvo che il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  si
avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate  a  tal
fine. (5) 
  8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'  autorizzata
la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400  miliardi
per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in  ciascun
esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. (5)  (10)
(11) (13) (14) (16) (25) (28) (29) (42) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto (con l'art. 17, comma 1)
che "Per le finalita' di cui agli articoli 14 e 15 il  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
rifinanziato per lire 20 miliardi per  l'anno  1994  e  per  lire  80
miliardi per l'anno 1995." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 4) che il Fondo di cui al
comma 7 del presente articolo e' rifinanziato per  lire  19  miliardi
per l'anno 1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire  158
miliardi per l'anno 1996 e per lire  72  miliardi  per  l'anno  1997,
intendendosi i relativi interventi prorogati per i predetti anni. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 1 ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art.  1,  comma
4) che il Fondo per l'occupazione di cui  al  comma  7  del  presente
articolo e' incrementato di lire 669 miliardi  per  l'anno  1995.  Ha
inoltre disposto (con l'art. 4, comma 9) che "Per le finalita' di cui
all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148
del 1993, e' incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995". 
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AGGIORNAMENTO (11a) 
  Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l'art.  29-quater,
comma 1) che il Fondo di cui al comma  7  del  presente  articolo  e'
incrementato di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52 (in G.U. 21/03/1998, n.67), ha disposto  (con
l'art. 3, comma 1) che per il rifinanziamento del  Fondo  di  cui  al
comma 7 del presente articolo e' autorizzata la  spesa  di  lire  714
miliardi a decorrere dall'anno 2000. 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 3, comma 8)
che il Fondo per  l'occupazione  di  cui  al  comma  7  del  presente
articolo e' rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue  a
decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a  fronte
di progetti di riduzione dell'orario di lavoro. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 17 maggio 1999, n. 144, ha disposto (con l'art. 66, comma  1)
che il Fondo per  l'occupazione  di  cui  al  comma  7  del  presente
articolo e' incrementato di lire 800 miliardi a  decorrere  dall'anno
2000. 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che il
Fondo per l'occupazione di cui al comma 7 del  presente  articolo  e'
incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 68)
che "A tale fine e' stabilito uno specifico incremento del Fondo  per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2011". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dal D.L. 27  maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio  2008,
n. 126, ha disposto (con l'art. 2, comma  119)  che  le  risorse  del
Fondo di cui al comma 7 del presente  articolo  sono  ridotte  di  55
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art.  33,  comma
20) che " L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  7,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  confluita  nel
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'
incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2012". 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  2,  comma  65)
che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata  di
euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di  euro  700
milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per l'anno 2016". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
15) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  7,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  confluita  nel
Fondo sociale per occupazione e formazione di  cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'
ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e  di  11.022.401  euro
annui a decorrere dall'anno 2015". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.   1,   comma   254)   che   "In
considerazione  del  perdurare  della  crisi  occupazionale  e  della
prioritaria  esigenza  di  assicurare  adeguate   risorse   per   gli
interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela  del  reddito
dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni
centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 2, comma  65,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di euro 200 milioni per l'anno 2013". 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con  modificazioni  dalla
L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere
a)  e  c))  che  "In  considerazione  del   perdurare   della   crisi
occupazionale e della prioritaria  esigenza  di  assicurare  adeguata
tutela del reddito dei  lavoratori  in  modo  tale  da  garantire  il
perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse  gia'
destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno  2012,  n.
92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma  253,  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  mediante  riprogrammazione  dei
programmi cofinanziati dai  Fondi  strutturali  comunitari  2007/2013
oggetto del Piano di azione e coesione, al  fine  di  consentire,  in
vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2,  un  primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in  deroga  di
cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92,  e  rilevata  l'eccezionalita'  della  situazione  di   emergenza
occupazionale che richiede il  reperimento  di  risorse  al  predetto
fine, anche tramite la  ridestinazione  di  somme  gia'  diversamente
finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue: 
  - a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,   e'
incrementata, per l'anno 2013, di 250  milioni  di  euro  per  essere
destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori  sociali  in
deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui
all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007,  n.  247,  in  considerazione  dei  tempi  necessari   per   il
perfezionamento del procedimento  concessivo  dei  relativi  benefici
contributivi". 
  [...] 
  - "c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,   e'
ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, ha  disposto  (con  l'art.  21,  comma  1)  che
"L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5  milioni  di  euro
per l'anno  2014,  per  essere  destinata  al  rifinanziamento  degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92". 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 10, comma 1)  che
"Ferme restando le risorse gia' destinate dall'articolo 1, comma 253,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante  riprogrammazione  dei
programmi cofinanziati dai  Fondi  strutturali  comunitari  2007/2013
oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e  la  formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e' incrementata, per l'anno 2013, di 500  milioni
di euro da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori  sociali
in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66,  della  legge  28
giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto  delle
risorse  da  destinarsi  per  le  medesime  finalita'  alle   Regioni
interessate dalla procedura di cui al citato articolo  1,  comma  253
della predetta legge n. 228 del 2012,  le  quali  concorrono  in  via
prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga
nelle predette Regioni". 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
183) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  7,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  confluita  nel
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'
incrementata, per l'anno 2014, di 600  milioni  di  euro  per  essere
destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali  in  deroga
di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,
n. 92". 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
304) che "Al fine di  favorire  la  transizione  verso  il  riformato
sistema degli ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di
lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e'  incrementata,
per l'anno 2016, di 250 milioni  di  euro  per  essere  destinata  al
rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge  28  giugno  2012,  n.
92". 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art.  3,  comma  8
della L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha conseguentemente disposto  (con
l'art. 1, comma 794) che "Per le finalita' di cui  al  comma  793,  i
trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono  incrementati  di
complessivi  235  milioni  di  euro,  a  decorrere  dall'anno   2018.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge
23 dicembre 1998, n.  448,  e'  ridotta  di  15  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2018".