LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59

Nuove norme in materia di societa' cooperative.

note: Entrata in vigore della legge: 22-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
 
  1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5  del
citato decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  e   quelle
riconosciute in base a leggi emanate da regioni  a  statuto  speciale
possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione. I fondi possono essere  gestiti  senza  scopo  di
lucro da societa' per azioni o da associazioni. 
  2.  L'oggetto  sociale   deve   consistere   esclusivamente   nella
promozione e nel finanziamento di nuove imprese e  di  iniziative  di
sviluppo della cooperazione, con preferenza per i  programmi  diretti
all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed  allo
sviluppo del Mezzogiorno. 
  3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1  possono
promuovere  la  costituzione  di  societa'  cooperative  o  di   loro
consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa'  cooperative  o
in  societa'  da  queste  controllate.  Possono  altresi'  finanziare
specifici programmi di sviluppo di societa'  cooperative  o  di  loro
consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del
personale  dirigente  amministrativo  o  tecnico  del  settore  della
cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali
di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 
  4. Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi,  aderenti  alle
associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono
destinare  alla  costituzione  e  all'incremento  di  ciascun   fondo
costituito dalle associazioni cui aderiscono una  quota  degli  utili
annuali pari al 3  per  cento.  ((  PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  30
DICEMBRE 2004, N. 311)). Il versamento non deve essere effettuato  se
l'importo non supera ventimila lire. 
  5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi  di  cui  al  comma  1  il
patrimonio residuo delle  cooperative  in  liquidazione,  dedotti  il
capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente  maturati,
di cui al primo  comma,  lettera  c),  dell'articolo  26  del  citato
decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni. (7) 
  6. Le societa' cooperative e i  loro  consorzi  non  aderenti  alle
associazioni riconosciute di cui al primo  periodo  del  comma  1,  o
aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo  di  cui
al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4  e  5,  secondo
quanto previsto all'articolo 20. 
  7. Le societa' cooperative  ed  i  loro  consorzi  sottoposti  alla
vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non  aderiscono  alle
associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1  o  che
aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui
al  comma  1,  effettuano  il  versamento   previsto   al   comma   4
nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza  di  tale
fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 
  8. Lo Stato  e  gli  enti  pubblici  possono  finanziare  specifici
progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o
dalla  pubblica  amministrazione,  rivolti  al  conseguimento   delle
finalita' di  cui  al  comma  2.  I  fondi  possono  essere  altresi'
alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 
  9.  I  versamenti  ai  fondi  effettuati  dai   soggetti   di   cui
all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili,  nel
limite del 3 per  cento,  dalla  base  imponibile  del  soggetto  che
effettua l'erogazione. 
  10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che  non  ottemperano
alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali
e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente. 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L.1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 9, comma  3)  che
"Il gettito dei contributi di cui all'articolo  11,  comma  6,  della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al  capitolo  4101  dello
stato di previsione del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata  legge,  si
interpreta come destinato alle finalita'  di  promozione  e  sviluppo
della cooperazione previste al medesimo articolo 11." 
    
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 17, comma 1)
che la disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, della  legge  31
gennaio 1992, n. 59, si interpreta nel senso che la  soppressione  da
parte di societa' cooperative o loro consorzi delle clausole  di  cui
al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo  di
devolvere  il  patrimonio  effettivo  in  essere  alla   data   della
soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi
eventualmente maturati,  ai  fondi  mutualistici  di  cui  al  citato
articolo 11, comma 5.