LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                      Incentivi per le imprese 
 
  1. In attesa del generale riordino degli ordinamenti relativi  alle
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e dell'armonizzazione delle relative
forme di contribuzione, con effetto dalla data di entrata  in  vigore
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
5 dell'articolo 8, sono soppressi: 
    a) il contributo destinato al finanziamento degli asili-nido,  di
cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044; 
    b) i contributi  destinati  alle  finalita'  del  soppresso  Ente
nazionale per l'assistenza agli orfani dei  lavoratori  italiani,  di
cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e all'articolo
unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956,  n.
1124; 
    c) il  contributo  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  la
tubercolosi, di cui all'articolo 28 della legge  3  giugno  1975,  n.
160, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  2
febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni e integrazioni. 
  2.  I  termini  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del   decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di due anni. 
  3.  Nei  confronti  dei  settori  per  i   quali   altre   aliquote
contributive di finanziamento  della  gestione  di  cui  al  comma  1
risultano inferiori rispetto a quelle a carico del settore  industria
la soppressione delle aliquote di cui al medesimo comma 1 ha  effetto
dall'anno 2000. 
  4. All'articolo 4 della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 17, le  parole:  "fino  al  31  dicembre  1999"  sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2001"; 
    b) al comma 18, le parole: "lire 1.050.000 fino  al  31  dicembre
1999" sono sostituite dalle seguenti:  "lire  1.400.000  fino  al  31
dicembre  1999,  lire  1.150.000  fino  al  31  dicembre  2000,  lire
1.050.000 fino al 31 dicembre 2001". 
  5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001  ad  incremento
delle unita' effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a  tutti  i
datori di lavoro privati ed agli enti  pubblici  economici,  operanti
nelle regioni  Campania,  Basilicata,  Sicilia,  Puglia,  Calabria  e
Sardegna e' riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale dei
contributi dovuti all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS) a loro carico, per un  periodo  di  tre  anni  dalla  data  di
assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate  a
contribuzione  per  il  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.   Il
beneficio si intende riconosciuto anche alle societa' cooperative  di
lavoro, relativamente ai nuovi soci  lavoratori  con  i  quali  venga
instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di  lavoratori
dipendenti. Nelle  regioni  Abruzzo  e  Molise  le  disposizioni  del
presente comma si applicano limitatamente ai nuovi assunti  nell'anno
1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non  sono  cumulabili,
in capo al medesimo lavoratore, con quella  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano  a  condizione
che: 
    a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento
del numero di dipendenti  a  tempo  pieno  e  indeterminato.  Per  le
imprese  gia'  costituite  al  31  dicembre  1998,  l'incremento   e'
commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998; 
    b) l'impresa di nuova costituzione  eserciti  attivita'  che  non
assorbono  neppure  in  parte  attivita'  di  imprese  giuridicamente
preesistenti  ad  esclusione  delle  attivita'  sottoposte  a  limite
numerico o di superficie; 
    c) il livello di occupazione  raggiunto  a  seguito  delle  nuove
assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; 
    d) l'incremento della base  occupazionale  venga  considerato  al
netto delle diminuzioni  occupazionali  in  societa'  controllate  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche  per
interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da
parte  di  amministrazioni  pubbliche  di  servizi  o  di  opere   in
concessione o appalto, al netto del personale comunque gia'  occupato
nelle medesime attivita' al 31 dicembre dell'anno precedente; 
    e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di  collocamento
o di mobilita' oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei
territori di cui al comma 5; 
    f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato; 
    g)  siano  osservati  i  contratti  collettivi  nazionali  per  i
soggetti assunti; 
    h)  siano  rispettate  le  prescrizioni  sulla  salute  e   sulla
sicurezza  dei  lavoratori  previste  dal  decreto   legislativo   19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come
definiti dall'articolo 6,  comma  6,  lettera  f),  del  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20  ottobre
1995, n. 527, e successive modificazioni. 
  7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e  5  e'  subordinata
all'autorizzazione ed ai vincoli della  Commissione  delle  Comunita'
europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo
della Comunita' europea. 
  8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per un importo di
lire  200  miliardi  annue  a  decorrere  dal  1999  finalizzato   ad
agevolazioni  contributive  a  fronte  di   progetti   di   riduzione
dell'orario di lavoro. Tale finalizzazione  e'  limitata  a  lire  10
miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro  5.164.569  per  ciascuno
degli  anni  dal  2002  al  2008.  In  tali  termini  e'  rettificato
l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto  12  aprile  2000  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3  giugno  2000.  (41)
(63) (67) ((69)) 
  9. I soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono  per  la
prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a  quella  degli
esercenti attivita' commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31
dicembre 2001, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione,
di uno sgravio del 50 per cento  dell'aliquota  contributiva  vigente
per le gestioni predette. All'articolo 4, comma 16,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1999" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 1998". 
  10. Gli stanziamenti nell'ambito del bilancio dello Stato  relativi
alle  amministrazioni  ed  agli  enti  pubblici   beneficiari   della
soppressione dei contributi  di  cui  al  comma  1  sono  ridotti  in
proporzione agli effetti derivanti dalla soppressione medesima. 
  11. I commi da 210 a 213 dell'articolo 2 della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, sono abrogati. 
  12. All'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo le parole: "sui  redditi"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  la
riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro". 
  13. Ai complessivi oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, valutati in lire 1.419 miliardi per l'anno  1999,  in  lire
2.410 miliardi per l'anno 2000, in lire  2.706  miliardi  per  l'anno
2001, in lire 1.464 miliardi per l'anno 2002 e in lire 1.327 miliardi
a decorrere dall'anno 2003, si provvede, quanto a lire 1.319 miliardi
per l'anno 1999, a lire 1.590 miliardi per l'anno 2000, a lire  1.986
miliardi per l'anno 2001, a lire 1.434 miliardi per l'anno 2002 ed  a
lire 1.327 miliardi a decorrere dall'anno 2003, con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 8. 
  14. Le prestazioni relative alla tutela di cui al comma 1,  lettera
c), restano confermate e sono poste a carico dello Stato. 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
524) che "La finalizzazione di cui all'articolo  3,  comma  8,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ridotta a 5,16 milioni di  euro  a
decorrere dall'anno 2009". 
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AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dal D.L. 20 marzo  2014,
n. 34, ha disposto (con l'art. 6, comma  4-bis)  che  "Il  limite  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23  dicembre  1998,
n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro 15 milioni annui". 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato  dalla  L.  11  dicembre
2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis), che "Il limite
di spesa di cui all'articolo 3, comma  8,  della  legge  23  dicembre
1998, n. 448, come rideterminato dall'articolo 1,  comma  524,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014,  e'  pari
ad euro 30 milioni annui". 
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AGGIORNAMENTO (69) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
794), che "Per le finalita' di cui al comma 793, i trasferimenti alle
regioni a statuto ordinario  sono  incrementati  di  complessivi  235
milioni di euro, a  decorrere  dall'anno  2018.  L'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23  dicembre  1998,
n. 448, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".