LEGGE 16 aprile 1987, n. 183

Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2013)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-5-1987
                               Art. 3.
               (Bilancio e programmazione comunitari)

  1.  Il  comitato  interministeriale per la programmazione economica
(CIPE),  entro  il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento
anche  al  progetto  preliminare di bilancio generale delle Comunita'
europee,  le  linee  di  fabbisogno finanziario, statale e regionale,
connesso   all'attuazione  in  Italia  delle  politiche  comunitarie,
indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie
di  massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo
di rotazione, di cui all'articolo 5.
  2.  Il  comitato  interministeriale per la programmazione economica
(CIPE),  entro  il  31  ottobre  di ogni anno, definisce il programma
degli  interventi  finanziari  da  effettuarsi  nel  corso  dell'anno
successivo  con  il  concorso comunitario, a tal fine coordinando fra
loro i programmi statali e regionali in materia.