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LEGGE 16 aprile 1987, n. 183

Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2013)
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Testo in vigore dal:  28-5-1987

Art. 3

(Bilancio e programmazione comunitari)
1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'articolo 5.
2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia.