DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 853

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17 (in G.U. 17/02/1985, n. 41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
Testo in vigore dal: 15-4-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta  sul  valore
aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti
non commerciali di cui all'articolo 2, lettera c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che  nell'anno
1984 hanno tenuto la contabilita' semplificata di cui all'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e  quella  dovuta  dagli  esercenti  arti  e  professioni,  sono
determinate riducendo l'imposta relativa alle  operazioni  imponibili
delle percentuali stabilite nell'allegata  tabella  A,  a  titolo  di
detrazione  forfetaria  dell'imposta  afferente  gli  acquisti  e  le
importazioni.Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi
ordinari: a) dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di
beni ammortizzabili in piu' di tre anni; b) dell'imposta afferente le
locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purche' la durata dei
relativi  contratti  non  sia  inferiore  alla  meta'   del   periodo
d'ammortamento;  c)  dell'imposta   afferente   l'eventuale   affitto
dell'azienda; d) dell'imposta afferente  le  lavorazioni  relative  a
beni formanti oggetto dell'attivita' propria  dell'impresa,  eseguite
da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente
materiali forniti dal committente,  limitatamente  al  73  per  cento
dell'imposta  stessa;  e)  dell'imposta  afferente   le   prestazioni
ricevute  in  dipendenza  di   rapporti   di   agenzia,   mediazione,
rappresentanza di  commercio  e  procacciamento  di  affari  relativi
all'attivita' propria dell'impresa, limitatamente all'82 o al 91  per
cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni  siano  rese  da
intermediari con o  senza  deposito;  f)  dell'imposta  afferente  le
prestazioni di opera  intellettuale  relative  all'attivita'  propria
dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85  per
cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano  rese  dai
soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella A. 
  Le stesse disposizioni, salvo quanto stabilito nel successivo comma
18, si applicano agli esercenti  imprese  commerciali  che  nell'anno
1984,  pur  avendo  tenuto  la  contabilita'  ordinaria,  non   hanno
conseguito ricavi  per  un  ammontare  superiore  a  settecentottanta
milioni di lire. 
  2. La riduzione  a  titolo  di  detrazione  forfetaria  di  cui  al
precedente comma non si applica sull'imposta relativa  alle  cessioni
di beni ammortizzabili in piu' di tre  anni  per  i  quali  l'imposta
afferente l'acquisto o l'importazione  sia  stata  o  avrebbe  potuto
essere detratta nei modi ordinari. 
  3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo  comma
dell'articolo 8, lettere a) e b), al primo comma dell'articolo 8-bis,
al primo comma dell'articolo 9, all'articolo 38-quater e all'articolo
72 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633,  compete,  in  aggiunta  a  quella  prevista  nel  comma  1,  la
detrazione forfetaria di un importo calcolato mediante l'applicazione
delle percentuali indicate nella  tabella  sull'imposta  che  sarebbe
applicabile per analoghe operazioni effettuate nel  territorio  dello
Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le  operazioni
siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui
agli articoli 23 e 24 del predetto  decreto,  e  non  si  applica  ai
cessionari e ai commissionari per le esportazioni di  beni  acquisiti
senza applicazione dell'imposta a norma  dello  stesso  primo  comma,
lettera a), dell'articolo 8. 
  4. Le disposizioni del primo comma, lettera c), e del secondo comma
dell'articolo 8, del  secondo  comma  degli  articoli  8-bis  e  9  e
dell'articolo 68,  lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  relative  alla  facolta'  di
acquistare  o   importare   beni   o   servizi   senza   applicazione
dell'imposta, non si applicano ai contribuenti  che  fruiscono  della
detrazione  forfetaria.  Le  imprese  manufatturiere  fruenti   della
detrazione forfetaria che acquistano rottami o altri beni di  cui  al
sesto  comma  dell'articolo  74  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come  modificato  dal  presente
decreto, sono tenute al pagamento della relativa imposta e  devono  a
tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione  relativa  al
periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse. 
  5. Le disposizioni  dei  precedenti  commi  del  presente  articolo
valgono  anche  agli  effetti  della  dichiarazione  annuale,   delle
liquidazioni periodiche, dei versamenti e dei rimborsi  di  cui  agli
articoli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. 
  6. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti  imprese
commerciali indicati nel comma 1  che  nell'anno  precedente  abbiano
realizzato un volume di affari non superiore a  diciotto  milioni  di
lire: 
    a) sono esonerati  dall'obbligo  di  emissione  della  fattura  e
devono annotare le operazioni effettuate a norma dell'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
fermi restando gli obblighi di emissione  delle  ricevute  fiscali  e
delle bolle di accompagnamento e salvo quanto  stabilito  nell'ultimo
comma dell'articolo 74 dello stesso decreto; 
    b) sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli acquisti  e
delle importazioni di cui all'articolo 25 dello stesso decreto, fermo
restando l'obbligo di numerazione progressiva e  conservazione  delle
fatture e delle bollette doganali ricevute; 
    c) possono eseguire le liquidazioni  periodiche  e  i  versamenti
tenendo conto, in detrazione, dell'imposta afferente gli  acquisti  e
le importazioni di beni ammortizzabili in  piu'  di  tre  anni  e  di
quella afferente le locazioni finanziarie e i noleggi  di  tali  beni
purche' la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla meta'
del periodo di ammortamento, in base alle fatture o bollette doganali
ricevute nel periodo di riferimento, a condizione  che  queste  siano
allegate in originale  o  in  copia  fotostatica  alla  dichiarazione
annuale. Le imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto
che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti  ad  aliquote
diverse  possono  determinare   l'imposta   da   versare   applicando
un'aliquota  media  pari  al  rapporto  fra  l'ammontare  complessivo
dell'imposta afferente  gli  acquisti  e  le  importazioni  dei  beni
destinati alla rivendita e il complessivo ammontare imponibile  degli
stessi e  diminuendo  i  corrispettivi  delle  operazioni  imponibili
effettuate di una percentuale pari all'aliquota media; ma a tal  fine
devono tenere il registro degli acquisti e annotarvi le fatture e  le
bollette doganali relative agli acquisti e alla importazione dei beni
destinati  alla  rivendita  con  la  sola  indicazione   del   numero
progressivo ad esse attribuito,  dell'ammontare  imponibile  e  della
relativa imposta. 
  7. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per
l'anno 1984 dai  contribuenti  indicati  nel  comma  1  del  presente
articolo l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi  da  quelli
strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, risultanti da fatture
registrate  nel  mese  di  dicembre,  e'  ammessa  in  detrazione   a
condizione che i beni siano stati consegnati entro  il  mese  stesso;
l'imposta afferente gli acquisti di  servizi  risultanti  da  fatture
registrate nel mese di dicembre e' ammessa in detrazione a condizione
che i corrispettivi siano stati pagati entro il mese stesso. 
  8. Resta in ogni caso ferma per la determinazione dell'imposta  sul
valore aggiunto relativa alle attivita' di cui agli articoli 34, 74 e
74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, la disciplina applicabile a norma  di  tali  articoli,  salvo
quanto stabilito nella seconda parte del comma 4. Le disposizioni dei
precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca marittima. 
  9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il  reddito  d'impresa
dei contribuenti indicati  nel  comma  1  del  presente  articolo  e'
determinato in misura pari all'ammontare dei  ricavi  conseguiti,  al
netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  ridotto  delle  percentuali
stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito:  a)  dei
compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori e le quote di indennita' di quiescenza e di
previdenza maturate nell'anno; b) degli interessi passivi  deducibili
secondo le disposizioni vigenti; c) delle quote di  ammortamento  dei
beni strumentali ammortizzabili in piu' di  tre  anni,  se  e'  stato
tenuto il  relativo  registro;  d)  dei  canoni  di  locazione  anche
finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali  ammortizzabili
in piu' di tre anni purche' la durata dei relativi contratti, diversi
da quelli aventi per oggetto beni immobili, non  sia  inferiore  alla
meta' del periodo  di  ammortamento,  nonche',  se  l'azienda  e'  in
affitto, del relativo canone; e) del 78 o dell'83 per cento,  secondo
che  corrisposte  ad  intermediari  con  o  senza   deposito,   delle
provvigioni  per  rapporti  di  commissione,   agenzia,   mediazione,
rappresentanza di  commercio  e  procacciamento  di  affari  relativi
all'attivita' propria dell'impresa; f) del 71 per cento dei  compensi
corrisposti  per  lavorazioni  relative  a  beni   formanti   oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa eseguite  da  terzi  senza  alcun
impiccio di materiali o impiegando esclusivamente  materiali  forniti
dal committente; f-bis) della tassa di  concessione  governativa  per
l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese  e  di  quella
annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo  3  del
presente decreto-legge. (1) 
  10. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di  lavoro
autonomo  derivante  dall'esercizio  di   arti   e   professioni   e'
determinato in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti,  al
netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  ridotto  delle  percentuali
stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito:  a)  dei
compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e
assistenziali obbligatori e le quote di indennita'  di  quiescenza  e
previdenza maturate nel periodo di imposta; b) dell'84 o del  79  per
cento secondo che corrisposti ai soggetti di cui al n. 40 o a  quelli
di cui al n. 41 della tabella B, dei compensi per prestazioni d'opera
intellettuale relative all'attivita' propria dell'arte o  professione
esercitatata;  c)  delle  quote  di  ammortamento  e  dei  canoni  di
locazione anche finanziaria e di  noleggio,  purche'  la  durata  dei
relativi  contratti,  diversi  da  quelli  aventi  per  oggetto  beni
immobili,   non   sia   inferiore    alla    metadel    periodo    di
ammortamento,relativi a beni strumentali ammortizzabili  in  piu'  di
tre  anni,deducibili  a  norma  dell'articolo  50  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del comma  1
dell'articolo 3 del presente decreto. 
  11. Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i  compensi
si considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e
le spese si considerano sostenute nel periodo  d'imposta  in  cui  le
relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o
annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo
comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ovvero, per  i  contribuenti  che  effettuano
soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si e' verificata la
percezione o  l'erogazione.  Tuttavia  l'ammontare  dei  ricavi,  dei
compensi  e  delle  plusvalenze  e  l'ammontare  dei  costi  e  delle
minusvalenze ammessi in diminuzione  sono  determinati  senza  tenere
conto di quelli  che,  a  norma  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono stati o  avrebbero  dovuto
essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti, e  tenendo  conto
anche dei ricavi e dei  compensi  conseguiti  a  norma  dello  stesso
decreto se costituiti da corrispettivi di  operazioni  registrate  ai
fini dell'imposta sul  valore  aggiunto  nell'anno  1984  o  in  anni
precedenti. 
  12. Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  9,  10  e  11  e  del
successivo comma 13 si applicano anche ai contribuenti che esercitano
le attivita' indicate dal precedente comma 8, eccettuate  le  imprese
agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
597. 
  13. Per il triennio indicato nel comma 1 e' sospesa, salvo che  per
gli enti non commerciali, l'applicazione degli  articoli  50,  ultimo
comma, 72 e 72-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.   597.   E'   inoltre   sospesa   l'applicazione
dell'articolo 18 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, per gli  esercenti  imprese  commerciali  che
nell'anno 1984  hanno  tenuto  la  contabilita'  ordinaria  ed  hanno
conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire. 
  14. Per i contribuenti che esercitano attivita' in  relazione  alle
quali  le  tabelle  allegate   al   presente   decreto   stabiliscono
percentuali di riduzione diverse il reddito  d'impresa  o  di  lavoro
autonomo e l'imposta sul valore aggiunto sono calcolati, a norma  dei
precedenti commi, separatamente per ciascuna attivita'. 
  15. La disposizione del comma precedente si  applica  a  condizione
che le operazioni effettuate  nell'esercizio  di  ciascuna  attivita'
siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli  23  e
24 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. In mancanza della, distinta annotazione si applica relativamente
a tutte le attivita', la percentuale di riduzione meno elevata. 
  16. I contribuenti ammessi ai regimi forfetari di cui ai precedenti
commi  hanno  facolta'   di   optare   per   il   regime   ordinario,
indistintamente per tutte le attivita' esercitate e con  effetto  per
l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale  relativa
all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto
anche per  la  determinazione  del  reddito  d'impresa  e  di  lavoro
autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle  imposte  dirette
nella dichiarazione annuale relativa alle  imposte  sul  reddito  per
l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attivita' di  cui  al
comma 8 possono  esercitare  l'opzione  nella  dichiarazione  annuale
relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente  al  primo  semestre
1985, per i contribuenti che optano per la contabilita' ordinaria, il
termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'  elevato  a
novanta giorni. Il prospetto delle attivita' e  passivita'  esistenti
al 1 gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile
dello stesso anno. 
  17.   Gli   imprenditori   che    esercitano    esclusivamente    o
prevalentemente   attivita'   indicate   nell'allegata   tabella   C,
attestandolo  espressamente  nella  dichiarazione  annuale   relativa
all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984,  possono  esercitare
l'opzione di cui al precedente comma  anche  ai  soli  effetti  della
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. 
  18. Gli effetti dell'opzione per il regime  ordinario  fatta  nella
dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 1983, ai sensi del sesto
comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, si estendono di diritto  all'intero  triennio
indicato nel precedente comma 1. 
  19. Le disposizioni dei precedenti commi da 1  a  15  si  applicano
anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
che intraprendono l'esercizio di imprese  commerciali  o  di  arti  e
professioni nel triennio indicato nel precedente comma 1 e che  nella
dichiarazione  di  inizio  dell'attivita'  presentata  agli   effetti
dell'imposta sul valore aggiunto non abbiano  optato  per  il  regime
ordinario. 
  20.  L'opzione  per  il  regime  ordinario,  ai  sensi  del   comma
precedente, deve essere comunicata all'ufficio delle imposte  dirette
nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per  l'anno  di
inizio dell'attivita' ed ha effetto per l'anno stesso e per i residui
anni del triennio indicato nel precedente comma 1. 
  21.  Per  i  soggetti  di  cui  al   comma   19,   che   esercitano
esclusivamente o  prevalentemente  attivita'  indicate  nell'allegata
tabella C, si applica la disposizione del precedente comma 17. 
  22. Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono  del  regime
di determinazione del reddito previsto nel precedente  comma  9  sono
ammessi  alla  tenuta  della   contabilita'   semplificata   di   cui
all'articolo 18  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600.  Gli  esercenti  arti  e  professioni,  fermo
restando  l'obbligo  di  tenere  le  scritture   contabili   di   cui
all'articolo 19 dello stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta del
repertorio  e  delle  scritture  indicati  nei  commi  2,   3   e   4
dell'articolo 3 del presente decreto. 
  23. In caso di opzione per il regime  ordinario  di  determinazione
del reddito, gli esercenti  imprese  commerciali,  devono  tenere  le
scritture contabili, prescritte negli articoli da 14 a 16  e  21  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
gli esercenti arti e professioni quelle prescritte  nell'articolo  19
dello stesso decreto e il repertorio  o  le  scritture  indicati  nei
commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del presente decreto. 
  24. Resta in ogni caso  fermo  l'obbligo  di  tenere  le  scritture
contabili prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
  25. I contribuenti che effettuano  acquisti  o  importazioni  senza
pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  in  violazione  delle
disposizioni del comma 4 del presente articolo  sono  puniti  con  la
pena pecuniaria da due  a  sei  volte  l'ammontare  dell'imposta  non
applicata. 
  26. I contribuenti che si avvalgono del  regime  di  determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nel comma 1  del  presente
articolo, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma  dell'articolo
41 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini  ivi
stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui  allo
stesso articolo, con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire
quattro milioni  a  lire  venti  milioni  qualora  nell'anno  abbiano
effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un  ammontare
di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da  lire  cinquecentomila  a  lire  quattro
milioni  qualora  nell'anno   abbiano   effettuato   acquisti   senza
applicazione dell'imposta  per  un  ammontare  di  corrispettivi  non
superiore a lire dieci milioni. 
  27. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)). 
  28. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)). 
  29. Indipendentemente da  quanto  stabilito  nell'articolo  39  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e  gli  uffici
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  possono,  previa  richiesta  per
raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare  per  iscritto
entro quarantacinque giorni,  rettificare  le  dichiarazioni  annuali
presentate dai  contribuenti  che  si  sono  avvalsi  dei  regimi  di
determinazione  del  reddito  e  dell'imposta  sul  valore   aggiunto
stabiliti nei precedenti commi 1, 9 e 10 determinando  induttivamente
l'ammontare dei ricavi e dei compensi  ovvero  dei  corrispettivi  di
operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata,  sulla
base di presunzioni desunte, in relazione al tipo  di  attivita',  da
uno o piu' dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei  locali
destinati all'esercizio, altri beni  strumentali  impiegati,  numero,
qualita' e retribuzioni degli addetti, acquisti di  materie  prime  e
sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  merci,  consumi  di   energia,
carburanti, lubrificanti e simili,  assicurazioni  stipulate  nonche'
altri elementi che potranno essere indicati con decreti del  Ministro
delle  finanze  anche  per  singole  attivita'.   Negli   avvisi   di
accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che  danno
fondamento alla presunzione. Ai fini dei controlli  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146,
relative alla programmazione  dell'attivita'  degli  uffici  e  della
Guardia di finanza con decreti del  Ministro  delle  finanze.  Tra  i
criteri selettivi e di sorteggio ivi  previsti  sara'  data  adeguata
rilevanza alla esistenza di constatate infrazioni degli  obblighi  di
fatturazione e degli obblighi relativi alle bolle di accompagnamento,
alle ricevute e scontrini fiscali e  ai  contrassegni  prescritti  ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
  30. Se l'indicazione di elementi di  cui  al  precedente  comma  e'
richiesta nel modello di  dichiarazione  si  applicano,  in  caso  di
omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino a  un  anno  o
dell'ammenda fino a lire due milioni, e in  caso  di  falsita'  degli
elementi indicati le pene previste nell'articolo 4 del  decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516. 
  31. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore  aggiunto  per
l'anno 1984 deve essere presentata nel periodo  compreso  tra  il  20
febbraio e il 5 marzo 1985.(3) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
La L. 17 febbraio 1985, n.17 ha disposto (con l'art.1) che all'ultimo
periodo del  comma  9  dell'art.2,  dopo  le  parole:  "del  presente
articolo" sono aggiunte le seguenti: ferma restando  la  disposizione
di cui alla lettera b) del medesimo comma 6. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
Il D.L. 14 marzo 1988, n.70, convertito con modificazioni dalla L. 13
maggio 1988, n.154 ha disposto  (con  l'art.  6,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  19  dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1985, n. 17, relative  ai  regimi  forfetari  di  determinazione  del
reddito e dell'imposta sul valore  aggiunto,  sono  prorogate  al  31
dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2".