DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.
        Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

  Ai  fini  dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture
contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
    a)  le  societa'  soggette  all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche;
    b)  gli  enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti
all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  ((nonche'  i
trust,))  che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
    c)  le  societa'  in  nome collettivo, le societa' in accomandita
semplice  e  le  societa' ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
    d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi
dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.
  Sono  inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma
degli articoli 19 e 20:
    e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi
dell'art.  49,  commi  primo  e secondo del decreto indicato al primo
comma, lettera c);
    f) le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui
all'art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
    g)  gli  enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti
all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  ((nonche'  i
trust,)) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attivita' commerciali.
  I  soggetti  obbligati  ad  operare ritenute alla fonte a titolo di
acconto  sui  compensi  corrisposti,  di  cui  al successivo art. 21,
devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del
reddito dei percipienti.
  I  soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597,  svolgono  attivita' di allevamento di animali, devono tenere le
scritture contabili indicate nell'art. 18-bis.