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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 853

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17 (in G.U. 17/02/1985, n. 41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
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Testo in vigore dal:  15-4-2000
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Art. 2

1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quella dovuta dagli esercenti arti e professioni, sono determinate riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella A, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni.Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari:
a) dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni;
b) dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo d'ammortamento;
c) dell'imposta afferente l'eventuale affitto dell'azienda;
d) dell'imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta stessa;
e) dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito;
f) dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella A.
Le stesse disposizioni, salvo quanto stabilito nel successivo comma 18, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.
2. La riduzione a titolo di detrazione forfetaria di cui al precedente comma non si applica sull'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in più di tre anni per i quali l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta nei modi ordinari.
3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'articolo 8, lettere a) e b), al primo comma dell'articolo 8-bis, al primo comma dell'articolo 9, all'articolo 38-quater e all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a quella prevista nel comma 1, la detrazione forfetaria di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni acquisiti senza applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo comma, lettera a), dell'articolo 8.
4. Le disposizioni del primo comma, lettera c), e del secondo comma dell'articolo 8, del secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e dell'articolo 68, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfetaria. Le imprese manufatturiere fruenti della detrazione forfetaria che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
5. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo valgono anche agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche, dei versamenti e dei rimborsi di cui agli articoli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti imprese commerciali indicati nel comma 1 che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a diciotto milioni di lire:
a) sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura e devono annotare le operazioni effettuate a norma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fermi restando gli obblighi di emissione delle ricevute fiscali e delle bolle di accompagnamento e salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 74 dello stesso decreto;
b) sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli acquisti e delle importazioni di cui all'articolo 25 dello stesso decreto, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute;
c) possono eseguire le liquidazioni periodiche e i versamenti tenendo conto, in detrazione, dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni e di quella afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purché la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, in base alle fatture o bollette doganali ricevute nel periodo di riferimento, a condizione che queste siano allegate in originale o in copia fotostatica alla dichiarazione annuale. Le imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse possono determinare l'imposta da versare applicando un'aliquota media pari al rapporto fra l'ammontare complessivo dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita e il complessivo ammontare imponibile degli stessi e diminuendo i corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate di una percentuale pari all'aliquota media; ma a tal fine devono tenere il registro degli acquisti e annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alla importazione dei beni destinati alla rivendita con la sola indicazione del numero progressivo ad esse attribuito, dell'ammontare imponibile e della relativa imposta.
7. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1984 dai contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre, è ammessa in detrazione a condizione che i beni siano stati consegnati entro il mese stesso; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi siano stati pagati entro il mese stesso.
8. Resta in ogni caso ferma per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disciplina applicabile a norma di tali articoli, salvo quanto stabilito nella seconda parte del comma 4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca marittima.
9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo è determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito:
a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno;
b) degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti;
c) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, se è stato tenuto il relativo registro;
d) dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni purché la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, nonché, se l'azienda è in affitto, del relativo canone;
e) del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa;
f) del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiccio di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente; f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del presente decreto-legge. (1)
10. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito:
a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta;
b) dell'84 o del 79 per cento secondo che corrisposti ai soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della tabella B, dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attività propria dell'arte o professione esercitatata;
c) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, purché la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metadel periodo di ammortamento,relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni,deducibili a norma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto.
11. Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si è verificata la percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei compensi conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi di operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in anni precedenti.
12. Le disposizioni dei precedenti commi 9, 10 e 11 e del successivo comma 13 si applicano anche ai contribuenti che esercitano le attività indicate dal precedente comma 8, eccettuate le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
13. Per il triennio indicato nel comma 1 è sospesa, salvo che per gli enti non commerciali, l'applicazione degli articoli 50, ultimo comma, 72 e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. È inoltre sospesa l'applicazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire.
14. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali le tabelle allegate al presente decreto stabiliscono percentuali di riduzione diverse il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e l'imposta sul valore aggiunto sono calcolati, a norma dei precedenti commi, separatamente per ciascuna attività.
15. La disposizione del comma precedente si applica a condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In mancanza della, distinta annotazione si applica relativamente a tutte le attività, la percentuale di riduzione meno elevata.
16. I contribuenti ammessi ai regimi forfetari di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate e con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui al comma 8 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilità ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1 gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno.
17. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella C, attestandolo espressamente nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, possono esercitare l'opzione di cui al precedente comma anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
18. Gli effetti dell'opzione per il regime ordinario fatta nella dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 1983, ai sensi del sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si estendono di diritto all'intero triennio indicato nel precedente comma 1.
19. Le disposizioni dei precedenti commi da 1 a 15 si applicano anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel triennio indicato nel precedente comma 1 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non abbiano optato per il regime ordinario.
20. L'opzione per il regime ordinario, ai sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno di inizio dell'attività ed ha effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio indicato nel precedente comma 1.
21. Per i soggetti di cui al comma 19, che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella C, si applica la disposizione del precedente comma 17.
22. Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono del regime di determinazione del reddito previsto nel precedente comma 9 sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo di tenere le scritture contabili di cui all'articolo 19 dello stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta del repertorio e delle scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del presente decreto.
23. In caso di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito, gli esercenti imprese commerciali, devono tenere le scritture contabili, prescritte negli articoli da 14 a 16 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti arti e professioni quelle prescritte nell'articolo 19 dello stesso decreto e il repertorio o le scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del presente decreto.
24. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di tenere le scritture contabili prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
25. I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo sono puniti con la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.
26. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni.
27.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74))
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28.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74))
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29. Indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti commi 1, 9 e 10 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attività, da uno o più dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonché altri elementi che potranno essere indicati con decreti del Ministro delle finanze anche per singole attività. Negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione. Ai fini dei controlli si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione dell'attività degli uffici e della Guardia di finanza con decreti del Ministro delle finanze. Tra i criteri selettivi e di sorteggio ivi previsti sarà data adeguata rilevanza alla esistenza di constatate infrazioni degli obblighi di fatturazione e degli obblighi relativi alle bolle di accompagnamento, alle ricevute e scontrini fiscali e ai contrassegni prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
30. Se l'indicazione di elementi di cui al precedente comma è richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni, e in caso di falsità degli elementi indicati le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
31. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 5 marzo 1985.(3)
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 17 febbraio 1985, n.17 ha disposto (con l'art.1) che all'ultimo periodo del comma 9 dell'art.2, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ferma restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 14 marzo 1988, n.70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n.154 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfetari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2".