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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  28-4-1978
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Art. 28

Reddito agrario


Il reddito agrario è quello derivante dal capitale di esercizio e dal lavoro di organizzazione della produzione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole sui terreni di cui all'art. 22 posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto.

Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
((b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno))
;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

((Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma precedente, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata))
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