DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
Testo in vigore dal: 28-4-1978
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 28. 
                           Reddito agrario 
 
  Il reddito agrario e' quello derivante dal capitale di esercizio  e
dal lavoro di organizzazione della produzione impiegati,  nei  limiti
della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole
sui terreni di cui all'art. 22  posseduti  a  titolo  di  proprieta',
usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto. 
 
  Sono considerate attivita' agricole: 
    a) le attivita' dirette alla  coltivazione  del  terreno  e  alla
silvicoltura; 
    ((b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili  per  almeno
un quarto dal terreno)); 
    c) le attivita'  dirette  alla  manipolazione,  trasformazione  e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche'  non  svolte
sul terreno, che rientrino  nell'esercizio  normale  dell'agricoltura
secondo la tecnica che lo governa e che abbiano  prevalentemente  per
oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su  di
esso. 
 
  ((Con decreto  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto  con  il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' stabilito  per  ciascuna
specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui  alla
lettera b) del comma precedente,  tenuto  conto  della  potenzialita'
produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a  seconda
della specie allevata)).