DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 5-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 72. 
                     (Operazioni non imponibili) 
  1. Agli effetti  dell'imposta,  le  seguenti  operazioni  sono  non
imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e
9: 
    a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti delle sedi e dei rappresentanti  diplomatici  e  consolari,
compreso il personale tecnico-amministrativo,  appartenenti  a  Stati
che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi  e
ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 
    b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dei comandi militari  degli  Stati  membri,  dei  quartieri
generali  militari  internazionali  e  degli  organismi   sussidiari,
installati  in  esecuzione   del   Trattato   del   Nord   Atlantico,
nell'esercizio  delle   proprie   funzioni   istituzionali,   nonche'
all'amministrazione   della   difesa   qualora   agisca   per   conto
dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato; 
    ((b-bis) le cessioni di beni e  le  prestazioni  di  servizi  nei
confronti delle  forze  armate  di  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le
accompagna  o  all'approvvigionamento  delle  relative  mense,  nella
misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai
fini  della  realizzazione  di   un'attivita'   dell'Unione   europea
nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;)) ((216)) 
    ((b-ter)  le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi
effettuate  verso  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea   e
destinate alle forze armate di  qualsiasi  Stato  membro  diverso  da
quello di  introduzione,  destinati  all'uso  di  tali  forze  o  del
personale civile che le  accompagna  o  all'approvvigionamento  delle
relative mense, nella misura in cui  tali  forze  partecipano  a  uno
sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione  di  un'attivita'
dell'Unione europea nell'ambito della  politica  di  sicurezza  e  di
difesa comune;)) ((216)) 
    c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dell'Unione europea, della Comunita'  europea  dell'energia
atomica, della Banca centrale europea, della Banca  europea  per  gli
investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui  si  applica
il  protocollo  sui  privilegi  e  sulle  immunita'  delle  Comunita'
europee, firmato a Bruxelles l'8  aprile  1965,  reso  esecutivo  con
legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati  da
detto protocollo e dagli  accordi  per  la  sua  attuazione  o  dagli
accordi di sede e sempre che  cio'  non  comporti  distorsioni  della
concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti  per
l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione  conclusi  con
l'Unione,  nei  limiti,  per  questi  ultimi,  della   partecipazione
dell'Unione stessa; 
  c-bis)  le  cessioni  di  beni  effettuate  nei   confronti   della
Commissione europea o di un'agenzia o di  un  organismo  istituito  a
norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o  tale
agenzia  od  organismo  acquisti  tali  beni  o  servizi  nell'ambito
dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea
al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel  caso  in
cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente  o
in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate  a
titolo oneroso dalla Commissione o  da  tale  agenzia  od  organismo.
Qualora vengano meno le condizioni previste dal  periodo  precedente,
la  Commissione,  l'agenzia  interessata  o  l'organismo  interessato
informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali  beni  e'
soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento; (211) 
    d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  e  delle   sue
istituzioni  specializzate  nell'esercizio  delle  proprie   funzioni
istituzionali; 
    e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola  europea
di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; 
    f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti degli organismi  internazionali  riconosciuti,  diversi  da
quelli di cui alla lettera c), nonche' dei membri di tali  organismi,
alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali
che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione  per  gli
enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e)  se  le  cessioni  di
beni e le prestazioni di servizi sono di importo  superiore  ad  euro
300; per gli enti indicati nella lettera a) le  disposizioni  non  si
applicano alle  operazioni  per  le  quali  risulta  beneficiario  un
soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti
e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro  300  non  si
applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la
non  imponibilita'  relativamente  all'imposta  opera   alle   stesse
condizioni e negli stessi limiti in cui  viene  concessa  l'esenzione
dai diritti di accisa. 
  3. Le previsioni contenute in  trattati  e  accordi  internazionali
relative  alle  imposte  sulla  cifra  di   affari   si   riferiscono
all'imposta sul valore aggiunto. (139) 
    
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3)  che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, ha disposto (con l'art.  2,  comma
1) che "Le modificazioni apportate dal decreto del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, all'art.  72  terzo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
hanno effetto dal 1 gennaio 1973." 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  3)  che  "Il  limite  di  lire
cinquecentomila previsto nel quarto comma dell'art.  72  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  come
modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 687, e' ridotto a lire centomila e si applica anche  per  le
cessioni di beni e  per  le  prestazioni  di  servizi  effettuate  ai
soggetti indicati nel n. 1 del terzo comma del medesimo articolo". 
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AGGIORNAMENTO (139) 
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)
che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a
quello dell'entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (211) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 5, comma 15-ter)
che "Il regime di non imponibilita' previsto dall'articolo 72,  comma
1, lettera c-bis), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis  del  presente
articolo, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio  2021.
Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul
valore aggiunto, effettuate prima della data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono emesse note  di
variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972". 
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AGGIORNAMENTO (216) 
  Il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 72 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che le presenti modifiche si applicano  a  decorrere  dal  1°  luglio
2022.