DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 21-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 68. 
               Importazioni non soggette all'imposta. 
 
  Non sono soggette all'imposta: 
    a) le importazioni di beni indicati nel primo  comma  lettera  c)
dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche' nel secondo comma  dell'art.  9
limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al  n.  9  dello
stesso articolo, sempreche' ricorrano  la  condizioni  stabilite  nei
predetti articoli; 
    b)  le  importazioni  di  campioni  gratuiti  di  modico  valore,
appositamente contrassegnati; 
    c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione  e'
esente dall'imposta o non vi e' soggetta a  norma  dell'articolo  72.
Per  le  operazioni  concernenti  l'oro  da   investimento   di   cui
all'articolo 10, numero  11),  l'esenzione  si  applica  allorche'  i
requisiti ivi indicati risultino da conforme  attestazione  resa,  in
sede  di  dichiarazione   doganale,   dal   soggetto   che   effettua
l'operazione; ((211)) 
    c-bis) LETTERA SOPPRESSA  DAL  D.L.  30  SETTEMBRE  2003,  N.269,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326; 
    d) la reintroduzione di beni nello  stato  originario,  da  parte
dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le
condizioni per la franchigia doganale; 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 AGOSTO 1993,  N.331,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427 
    f) la importazione di beni donati  ad  enti  pubblici  ovvero  ad
associazioni  riconosciute   o   fondazioni   aventi   esclusivamente
finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione,  studio
o ricerca scientifica, nonche' quella di beni donati a  favore  delle
popolazioni colpite da calamita'  naturali  o  catastrofi  dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996. (20) 
    g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera  l)
dell'articolo 2. (28) 
    g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale
o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso  da  una
nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale  o  in
una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di  calore  o  di
freddo mediante reti di  riscaldamento  o  di  raffreddamento;  (139)
(209) 
    g-ter)  le  importazioni  di  beni  per  le  quali  l'imposta  e'
dichiarata  nell'ambito  del  regime  speciale  di  cui  all'articolo
74-sexies.1,  a  condizione  che  nella  dichiarazione  doganale   di
importazione sia indicato il numero  individuale  di  identificazione
IVA  attribuito  per  l'applicazione  di  detto  regime  speciale  al
fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo  nome  e  per
suo conto. (209) 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che  le
modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979. 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 22 dicembre 1980, n.889 ha disposto (con l'art. 15, comma  1)
che le modifiche al presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1981. 
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AGGIORNAMENTO (139) 
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)
che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a
quello dell'entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (209) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art.  10,  comma
1)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano   "alle   operazioni,
disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal  1°  luglio
2021". 
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AGGIORNAMENTO (211) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 5, comma 15-ter)
che "Il regime di non imponibilita' previsto dall'articolo 72,  comma
1, lettera c-bis), del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis  del  presente
articolo, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio  2021.
Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul
valore aggiunto, effettuate prima della data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono emesse note  di
variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".