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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 942

Provvedimenti in materia previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1978, n. 41 (in G.U. 28/02/1978, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
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Testo in vigore dal:  1-3-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti in materia previdenziale la cui applicazione deve decorrere a partire dal 1 gennaio 1978;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

((Alle pensioni))
erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonché alle pensioni erogate dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), è estesa, in sostituzione di quella vigente per ciascun trattamento, la normativa della perequazione automatica delle pensioni del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ; dal 1 gennaio 1978 alle dette pensioni, si applicano, per la perequazione automatica, gli aumenti previsti dal decreto ministeriale 20 ottobre 1977.
((L'importo della perequazione automatica di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non può superare, per i trattamenti minimi delle singole gestioni pensionistiche, quello calcolato in base all'articolo 10 della legge stessa.))

In sede di prima applicazione:
gli aumenti spettano anche alle pensioni di cui al primo comma liquidate nel primo semestre del 1977, qualora tale effetto sia già previsto dalle discipline in vigore nei rispettivi ordinamenti;
relativamente ai lavoratori iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale energia elettrica (ENEL) e dalle aziende elettriche private, l'aumento delle pensioni derivante dall'applicazione del presente articolo assorbe e sostituisce, fino a concorrenza, gli aumenti delle pensioni maturate con decorrenza 1 luglio 1977 in dipendenza dell'applicazione dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079.
Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti sono esclusi i trattamenti di pensione ai quali si applica la disciplina contenuta nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, concernente il collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, nonché i trattamenti di pensione previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
((Per l'anno 1978 restano fermi))
i limiti massimi previsti dalle discipline in vigore ai fini del calcolo degli aumenti per perequazione automatica delle pensioni.
((A decorrere dal 1 gennaio 1979, dall'applicazione dell'aumento in percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non può derivare per le pensioni di cui al presente articolo un incremento superiore a quello che si ottiene applicando l'aumento percentuale stesso all'importo determinato mediante l'applicazione della misura massima della percentuale di commisurazione prevista dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al limite massimo della retribuzione che può essere presa in considerazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, a norma degli articoli 26 e 27 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.))