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LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  20-6-1975

Art. 27

Limite di retribuzione pensionabile


La quarantesima classe di contribuzione delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abolita.
Qualora la retribuzione da considerare per la determinazione dell'importo del singolo contributo assicurativo base superi il limite massimo retributivo della penultima classe di contribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, il predetto importo si calcola computando tante volte il valore del contributo base di tale penultima classe quante volte il relativo limite massimo retributivo è contenuto nella retribuzione sopra considerata e computando, inoltre, per l'eventuale eccedenza il valore del contributo base della classe in cui detta eccedenza si colloca.
Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui la rilevazione della retribuzione pensionabile sia effettuata in base alla contribuzione versata ai sensi dell'articolo 5, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, modificato dall'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino, nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione. Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del contributo base settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Ai fini della liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ed i superstiti secondo il sistema di calcolo contributivo, per i contributi versati per periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che, dopo aver suddiviso le settimane di contribuzione in gruppi consecutivi di 52 settimane, andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, superino nell'ambito di ciascun gruppo, il prodotto di 52 per il valore del contributo settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Qualora il numero delle settimane da valutare sia inferiore a 52, non si prendono in considerazione le quote di contribuzione base che superino il prodotto del numero di tali settimane per il valore del contributo base settimanale - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Ai fini della determinazione dell'importo del contributo volontario settimanale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, non è presa in considerazione, per la parte eccedente, la retribuzione settimanale media che superi il limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della autorizzazione ai versamenti volontari. Agli stessi fini non è preso in considerazione, per la parte eccedente, il valore medio dei contributi che superi l'importo base - maggiorato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza dell'autorizzazione ai versamenti volontari.
I criteri di cui al precedente comma si applicano anche per la determinazione della media dei contributi prevista dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.