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LEGGE 3 giugno 1975, n. 160

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal:  20-6-1975

Art. 26

Retribuzione pensionabile


L'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:
"Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968, il periodo di contribuzione da assumere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è costituito dalle ultime 260 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.
Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si suddividono le 260 settimane di contribuzione di cui al comma precedente in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuna e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.
Per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975 ai fini della media di cui al comma precedente, i tre gruppi più favorevoli sono scelti tra i dieci gruppi che si ottengono considerando le ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.
Nei casi in cui il numero complessivo dei contributi settimanali utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ovvero a 520 per le pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975, per la determinazione della retribuzione medesima si suddividono, andando a ritroso dalla decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in gruppi consecutivi di 52 settimane ciascuno, e si calcola la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti. La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate.
Il totale delle retribuzioni di ciascuno dei tre gruppi di cui ai commi precedenti non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto di 52 per la retribuzione settimanale, pari al limite massimo - aumentato del 5 per cento - della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.
Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, la retribuzione medesima è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.
In tale ipotesi il totale delle retribuzioni di ciascun gruppo di 52 settimane di contribuzione, che sia possibile formare in base alla contribuzione esistente andando a ritroso dalla data di decorrenza della pensione, non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto indicato al precedente quinto comma. Per il gruppo formato dalle residue settimane - inferiori a 52 - il totale delle retribuzioni non è preso in considerazione per la parte eccedente il prodotto della retribuzione settimanale corrispondente al limite massimo, aumentato del 5 per cento, della penultima classe della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione, per il numero delle settimane comprese nel gruppo stesso.
Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia le norme di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1963, n. 488.
Le gratificazioni annuali e periodiche, nonché i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui tali emolumenti si riferiscono, devono essere cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione.
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati".