DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 23-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
                         (Oneri deducibili) 
 
  1. Dal reddito complessivo si  deducono,  se  non  sono  deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i
seguenti oneri sostenuti dal contribuente: 
    a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti  sui  redditi
degli immobili che  concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo,
compresi  i  contributi  ai  consorzi  obbligatori  per  legge  o  in
dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;  sono  in
ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; 
    b) le spese mediche e quelle di assistenza  specifica  necessarie
nei casi di grave e permanente invalidita' o  menomazione,  sostenute
dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto
di medicinali deve essere  certificata  da  fattura  o  da  scontrino
fiscale  contenente  la  specificazione  della  natura,  qualita'   e
quantita'  dei  beni  e  l'indicazione   del   codice   fiscale   del
destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente  anche
le  spese  rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  di  premi  di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta  la  detrazione
d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito  complessivo  ne'
dai redditi che concorrono  a  formarlo;  si  considerano,  altresi',
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
contributi o premi che, pur essendo versati da  altri,  concorrono  a
formare il suo reddito; (128) 
    c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di
quelli  destinati  al  mantenimento  dei  figli,  in  conseguenza  di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o  annullamento  del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella  misura  in
cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; 
    d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o  di
donazione modale e, nella misura in cui  risultano  da  provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria,  gli  assegni  alimentari  corrisposti  a
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile; 
    d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate
a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto  o  in  parte,
non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato
in  deduzione  dal  reddito   complessivo   dei   periodi   d'imposta
successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita'
definite con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze;
(161) 
    e)  i  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  versati   in
ottemperanza  a  disposizioni  di  legge  ,  nonche'  quelli  versati
facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria
di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi
assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi versati al  fondo
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre  1996,  n.
565. I contributi di cui all'articolo 30,  comma  2,  della  legge  8
marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti  ivi
stabiliti; 
    ((e-bis)  i  contributi   versati   alle   forme   pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,
alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo  8  del  medesimo
decreto, nonche' ai sottoconti  italiani  di  prodotti  pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento  (UE)  2019/1238,
alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di
attuazione del medesimo  regolamento.  Alle  medesime  condizioni  ed
entro gli stessi limiti di cui al primo  periodo  sono  deducibili  i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari  istituite
negli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  negli  Stati  aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato
scambio  di  informazioni  e  ai  sottoconti   esteri   di   prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP)  di  cui  al  regolamento
(UE) 2019/1238;)) 
    e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20,
ai fondi integrativi del Servizio  sanitario  nazionale  istituiti  o
adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive  modificazioni,  che  erogano  prestazioni
negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del  Ministro  della
salute da emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del  predetto
limite si tiene conto anche dei contributi  di  assistenza  sanitaria
versati ai sensi  dell'articolo  51,  comma  2,  lettera  a).  Per  i
contributi   versati   nell'interesse    delle    persone    indicate
nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni  ivi  previste,  la
deduzione spetta per l'ammontare non dedotto  dalle  persone  stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito. 
    f) le somme corrisposte  ai  dipendenti,  chiamati  ad  adempiere
funzioni  presso  gli  uffici  elettorali,   in   ottemperanza   alle
disposizioni dell'articolo  119  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1  della  legge  30
aprile 1981, n. 178; 
    g) i contributi, le donazioni e le oblazioni  erogati  in  favore
delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore  al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato; 
    h) le indennita'  per  perdita  dell'avviamento  corrisposte  per
disposizioni di legge al  conduttore  in  caso  di  cessazione  della
locazione di immobili urbani adibiti ad  usi  diversi  da  quello  di
abitazione; 
    i) le erogazioni  liberali  in  denaro,  fino  all'importo  di  2
milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento
del clero della Chiesa cattolica italiana; 
    l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma
2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo  21,  comma  1,
della legge 22 novembre 1988, n. 517,  e  all'articolo  3,  comma  2,
della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni  ivi
previsti. 
    l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai  genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione  disciplinata
dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge  4
maggio 1983, n. 184. 
    l-ter) le erogazioni liberali in denaro per  il  pagamento  degli
oneri difensivi dei soggetti ammessi  al  patrocinio  a  spese  dello
Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche. 
    l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo  59,  comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  del  Fondo  per  il  merito
degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  ivi
compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto  superiore  per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche'  degli  enti  parco
regionali e nazionali. 
  2. Le spese di cui alla lettera b)  del  comma  1  sono  deducibili
anche se sono state sostenute per le persone  indicate  nell'articolo
433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per  gli
oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente  alle  persone
indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000,
i medesimi oneri versati per  gli  addetti  ai  servizi  domestici  e
all'assistenza personale o familiare. PERIODO ABROGATO DAL  D.LGS.  5
DICEMBRE 2005, N. 252. 
  2-bis. Le somme  di  cui  alla  lettera  d-bis)  del  comma  1,  se
assoggettate a ritenuta, sono  restituite  al  netto  della  ritenuta
subita e non costituiscono oneri deducibili. (202) 
  3. Gli oneri di cui alle lettere  f  ),  g  )  e  h)  del  comma  1
sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5  si  deducono
dal reddito complessivo dei singoli  soci  nella  stessa  proporzione
prevista nel medesimo  articolo  5  ai  fini  della  imputazione  del
reddito. Nella stessa proporzione e' deducibile, per  quote  costanti
nel periodo d'imposta in cui  avviene  il  pagamento  e  nei  quattro
successivi,  l'imposta  di  cui  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  643,  corrisposta
dalle societa' stesse. 
  3-bis. Se alla formazione del  reddito  complessivo  concorrono  il
reddito dell'unita' immobiliare adibita ad  abitazione  principale  e
quello  delle  relative  pertinenze,  si  deduce  un   importo   fino
all'ammontare della rendita catastale dell'unita' immobiliare  stessa
e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno  durante
il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla  quota  di
possesso di detta unita' immobiliare. PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  23
DICEMBRE 2000,  N.388.  Sono  pertinenze  le  cose  immobili  di  cui
all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili  in
categorie  diverse  da  quelle  ad  uso   abitativo,   destinate   ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a  servizio  delle  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle  persone  fisiche.
Per abitazione principale si intende quella nella  quale  la  persona
fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale,
o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si  tiene  conto  della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
in istituti  di  ricovero  o  sanitari,  a  condizione  che  l'unita'
immobiliare non risulti locata. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 2, comma  1)
che "Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2  per  cento  prevista
dall'articolo 10, comma 1, lettera r),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata al 20 per cento
con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  4,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 9 gennaio 1989, n. 13 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che
la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1988. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla  L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 4) che "Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, per gli oneri di cui alle lettere d), primo  e
secondo periodo, p) e r)  dell'articolo  10  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi approvato con il decreto indicato al comma 1,  e'
riconosciuta,  in  luogo  della  deduzione  prevista   dal   medesimo
articolo, una detrazione di imposta nella misura  del  22  per  cento
degli oneri stessi, ridotta al 10 per  cento  per  la  parte  in  cui
l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza  tra  il  reddito
complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati,  e
il limite superiore del primo scaglione di reddito"; 
  - (con l'art. 2, comma 5) che  "Le  disposizioni  del  comma  4  si
applicano anche  con  riferimento  a  quanto  disposto  dal  comma  3
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto indicato al comma 1, e ai  fini  della  determinazione
del reddito degli enti non commerciali e delle societa' ed  enti  non
residenti"; 
  - (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni contenute nei  commi
4 e 5 si applicano agli  oneri  conseguenti  a  contratti  stipulati,
spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 luglio 1989, n. 263, ha disposto (con l'art.  1,  comma  3-bis)
che  "Tra  gli  ausili  previsti  alla  lettera  e)   del   comma   1
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si intendono comprese  le  automobili  acquistate  da  cittadini  con
ridotte o impedite capacita' motorie, di  cui  alla  legge  9  aprile
1986, n. 97". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 14, comma  1)  che
la modifica di cui  alla  lettera  c),  del  comma  1,  del  presente
articolo si applica  agli  interessi  per  prestiti  e  mutui  agrari
contratti dopo il 31 dicembre 1989. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che le disposizioni di
cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo "si applicano
a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere  presentata
dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 5, comma  3)
che le modifiche di cui alla lettera d), del comma  1,  del  presente
articolo  si  applicano  agli  interessi  passivi  e  relativi  oneri
accessori, nonche' alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione  conseguenti  a  contratti  stipulati  dopo  il  31
dicembre 1990. Ai contratti di mutuo  stipulati  anteriormente  al  1
gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni  dalla
L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art. 1, comma 7)  che
"Le disposizioni di cui al comma 6  hanno  effetto  per  i  pagamenti
relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta  in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.L. 19 settembre 1992, n.  384,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 ha disposto: 
  - (con l'art. 10, comma 1) che "Ai fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere b-bis), c), d), e), f), g), m), o), p) ed r), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' riconosciuta, in luogo della
deduzione, una detrazione di imposta nella misura del  27  per  cento
degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per  la
parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza  tra
il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli  sopra
indicati, e il limite superiore rispettivamente  del  secondo  e  del
primo scaglione di reddito"; 
  - (con l'art. 10, comma 2) che "Le  disposizioni  del  comma  1  si
applicano anche  con  riferimento  a  quanto  disposto  dal  comma  3
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917
,  e  ai  fini  della  determinazione  del  reddito  degli  enti  non
commerciali e delle societa' ed enti non residenti"; 
  - (con l'art. 10, comma 5) che "Le  disposizioni  del  comma  1  si
applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, 3
e 4 si applicano a decorrere dal medesimo periodo di imposta". 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che  le
presenti modifiche si applicano dal periodo di imposta in corso  alla
data dell'8 dicembre 1993. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per  i  premi  per
assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti,  fino  al  periodo
d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera  m),  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   nella
formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte  dal
comma 1, lettera e), del  presente  articolo,  in  caso  di  riscatto
dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad  applicarsi
la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera  m),
secondo periodo". 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma  3)
che la presente modifica  si  applica  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
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AGGIORNAMENTO (94) 
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 6, comma  4)
che le presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta 1999. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 6) che le disposizioni  di
cui al comma 3-bis non hanno effetto  ai  fini  della  determinazione
delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di
imposta 1999. 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha disposto: 
  - (con l'art. 4, comma 1) che  "Le  disposizioni  dell'articolo  1,
comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e  ai
premi  versati  alle  forme  pensionistiche  previste   dal   decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui  ha
effetto il presente decreto"; 
  - (con l'art. 13, comma 2) che  "Ai  fini  dell'applicazione  degli
articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1,  lettera  f),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti
di assicurazione che prevedono la copertura di piu' rischi aventi  un
regime fiscale differenziato, nella polizza e' evidenziato  l'importo
del premio afferente a ciascun rischio"; 
  - (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si
applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui  ha
effetto il presente decreto"; 
  - (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore
il 1 giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai  contributi  versati,
ai rendimenti maturati,  ai  contratti  stipulati,  alle  prestazioni
maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001". 
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AGGIORNAMENTO (102) 
  La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 30, comma 2)
che  "La  disposizione  di  cui  al  terzo  periodo   del   comma   2
dell'articolo 10 del citato testo unico delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo,  concernente
gli oneri deducibili, si applica a partire dai contributi versati nel
periodo d'imposta 2000". 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma  8)
che "Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero  2),  e  h),
numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  2000;
quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e),  numeri  1),
3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta 2001. Le  disposizioni  dei  commi  5  e  6  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso alla data del 31 dicembre 1999". 
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AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato  dal  D.Lgs.  12
aprile 2001, n. 168 ha disposto: 
  - (con l'art. 4, comma 1) che  "Le  disposizioni  dell'articolo  1,
comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e  ai
premi  versati  alle  forme  pensionistiche  previste   dal   decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2001"; 
  - (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si
applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonche' per  i  premi
versati dalle forme  pensionistiche  complementari  gestite  mediante
convenzioni assicurative a decorrere dal 1 gennaio 2001"; 
  - (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore
il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati,
ai rendimenti maturati,  ai  contratti  stipulati,  alle  prestazioni
maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001". 
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AGGIORNAMENTO (128) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 29)
che "Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b)  del  comma  28
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma  313)  che  "Nell'articolo
10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo
le parole: "previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124"
sono aggiunte le seguenti:  ",  nonche'  quelli  versati  alle  forme
pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti  all'Accordo  sullo  spazio  economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto  del  Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato  in
attuazione  dell'articolo  11,  comma  4,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239"". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 88)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si  applicano,  salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta  che
inizia successivamente alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
fino al periodo d'imposta  precedente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
174) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
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AGGIORNAMENTO (202) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 150, comma 3)
che la presente modifica si applica "alle  somme  restituite  dal  1°
gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia' definiti alla data  di
entrata in vigore del presente decreto".