DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1996, n. 239

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/2015)
Testo in vigore dal: 7-10-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                         Altre disposizioni 
 
  1. La ritenuta di cui all'art. 26, primo  comma,  del  decreto  del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e' applicata a  titolo  d'imposta  nei
confronti degli enti di cui all'art. 87, comma  1,  lettera  c),  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La  presente
disposizione si applica per gli  interessi,  premi  ed  altri  frutti
maturati a partire dal 1 gennaio 1997. 
  2. Nel caso di  riapertura  delle  sottoscrizioni  delle  emissioni
delle obbligazioni e titoli similari, ai  fini  della  determinazione
della differenza di emissione o di rimborso di cui all'art. 41, comma
1, lettera b), del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  dell'art.  10  del  decreto-legge  30  settembre  1983,  n.   512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.  649,
si considera prezzo  di  emissione  quello  di  aggiudicazione  della
"prima" tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato
ed  equiparati  la  disposizione  si  applica  a  condizione  che  la
riapertura avvenga entro dodici mesi  dalla  data  di  emissione  del
prestito e che la differenza fra prezzo di  emissione  delle  tranche
successive e quello della prima tranche sia in  valore  assoluto  non
superiore all'1% del valore nominale rapportato  a  ciascun  anno  di
durata del prestito. 
  3. I riferimenti alle ritenute di cui all'art. 26, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto si intendono  come  fatti  anche  alle
imposte sostitutive di cui all'art. 2. 
  4. Con uno o piu' decreti, da emanare entro il 30 giugno  1996,  il
Ministro delle finanze stabilisce: 
    a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art.
7, comma 2,  lettera  a),  nonche'  le  modalita'  ed  i  termini  di
conservazione della stessa; 
    b) il contenuto e le  caratteristiche  tecniche  di  invio  delle
comunicazioni da effettuare all'Amministrazione  finanziaria  in  via
telematica ai sensi degli articoli 7 e 8; 
    ((c) l'elenco degli Stati e  territori  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, che consentono un adeguato  scambio  di  informazioni;  tale
elenco e' aggiornato con cadenza semestrale.)) ((22)) 
  4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le  modalita'
per la rilevazione dei soggetti non residenti  che  possiedono  buoni
fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche  residenti  nel
territorio dello Stato. 
  5. Le disposizioni recate nei decreti di cui  al  comma  4  possono
essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha  disposto  (con  l'art.  10,
comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  D.Lgs.
medesimo.